Trasporto Valori
| Caratteristiche
principali del contratto:
la società si obbliga ad indennizzare
l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a
distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione,
furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina
di valori, ovunque durante il trasporto, a condizione
che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o
più dipendenti dell'Assicurato che agiscano in
qualità di portavalori e nell'espletamento delle
loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o
dolo imputabili a questi ultimi.
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Definizione di valori:
Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote
o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle
fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al
portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte
di credito o debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali,
francobolli, valori bollati, raccolte numismatiche, polizze
di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni,
di denaro, negoziabili o non, semprechè il tutto sia
di proprietà sia dell'Assicurato che di terzi e del
quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
Definizione di furto: il reato così come definito
dall'art. 624 del Codice Penale
Definizione di rapina: il reato così come definito
dall'art. 628 del Codice Penale
Definizione di estorsione: il reato così come
definito dall'art. 629 del
Codice Penale
ART 624 del Codice Penale
Art. 624: Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per
altri e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da lire sessantamila a un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile"
anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore
economico. 
ART 628 del Codice Penale
Art. 628: Rapina
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto,
mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito
con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire
un milione a quattro milioni.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia
immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a se' o
ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare
a se' o ad altri l'impunita'.
La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti
anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona
travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacita'
di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona
che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis
(1).
(1) Comma cosi' sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497.
Il numero 3 e' stato successivamente aggiunto dalla L. 13
settembre 1982, n. 646. La multa e' stata aumentata dall'art.
8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. 
ART 629 del Codice Penale
Art. 629: Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno
a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione
da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a
quattro milioni (1).
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa
da lire due milioni a lire sei milioni, se concorre taluna
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente (2).
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991,
n. 419.
(2) Comma cosi' modificato dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497.
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Fatturato
per ramo: |

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11,00 % - Medical Malpractice |
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RCT-RCO Az.Ospedaliere |
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4,00 % - RC Patrimoniale Enti Pubblici |
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20,00 % - RC Commercialisti, Avvocati.. |
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14,00 % - Auto ARD |
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8,00 % - Infortuni |
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16,00 % - Vita caso Morte |
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9,00 % - D&O |
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3,00 % - Gioiellerie |
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3,00 % - Fine Art |
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2,00 % - Barche, Yacht |
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7,00 % - Banche |
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3,00 % - Altro |
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