| (1) Valore intero : le garanzie sono prestate per l’intero valore dei beni assicurati e quindi, in ogni momento della durata del contratto, la somma assicurata ( sulla quale si paga il premio di assicurazione) deve corrispondere al valore dei suddetti beni. Se, in caso di sinistro, il valore reale delle cose assicurate risultasse superiore a quello dichiarato nel contratto di assicurazione, si applica l’Art. 1907 del codice civile, per cui la compagnia paga il danno solo parzialmente (l’importo dell’indennizzo subisce una riduzione proporzionale) |
(2) P.R.A. ( Primo rischio Assoluto) : nella formula a primo rischio assoluto, invece, la garanzia è prestata dalla compagnia di assicurazione per una somma predeterminata e riportata nel contratto, non legata al valore effettivo delle cose assicurate. In caso di sinistro la compagnia è obbligata a risarcire integralmente tutti i danni fino alla concorrenza della somma assicurata,qualunque sia il valore delle cose assicurate. |
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