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Barche & Yacht
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Definizioni
- Assicurazione:Il contratto di assicurazione;
- Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Assicurato: Il soggetto il cui interesse è
protetto dall'assicurazione;
- Assicuratori: Alcuni membri dei Lloyd's di Londra,
sottoscrittori della presente Assicurazione
- Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;
- Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il
quale è prestata la garanzia assicurativa;
- Rischio: La probabilità che si verifichi il
sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in
caso di sinistro.
Art.1) Esclusioni
La presente Assicurazione non copre:
1.1 I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati
da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo
o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di
stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità
(sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili,
rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge
marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione
o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni
delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali
o Locali.
1.2 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati
da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
1.3 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati
da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle
quali egli deve rispondere a norma di Legge.
1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati
anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie
nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell'atomo nonché da proprietà radioattive,
tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose
di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
1.5 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo
specifico patto in deroga. 
Art.2) Dichiarazioni inesatte e reticenze
Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni
dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati
a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione
del rischio da parte degli Assicuratori.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o
del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893,
e 1894 del Codice Civile.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga
rinnovo o appendice.
Art.3) Forma dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della
presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.
Art.4) Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta
agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati
dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione
dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C. In caso di
recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio
al netto dell'imposta dalla data in cui la comunicazione del
recesso prende efficacia sino alla scadenza.
Art.5) Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata
conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione
avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli
assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate
di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o
del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al
diritto di recesso. 
Art.6) Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono
più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve
dare all' Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti
stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso
a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a
ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo
contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali
indennizzi - escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente
- superi l'ammontare del danno; gli Assicuratori della presente
copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la
propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato
secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione
solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro
30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono recedere
dalla presente assicurazione con preavviso di 15 Giorni. 
Art.7) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente, prima di
aver diritto a qualsiasi indennizzo dovrà:
a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile
e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro
si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha
avuto conoscenza,
b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle
informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano
ragionevolmente richiedere.
Art.8) Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60¡ giorno dal pagamento
o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori
possono recedere dall'assicurazione.
In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha
effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni
dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte
di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio
non corso.
Art.9) Richiesta fraudolenta
Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta
intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda
l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal
diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.
 
Art.10) Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate
per lettera raccomandata, telex o per telegramma:
a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori:
al Corrispondente dei Lloyd's di Londra tramite il quale è
stata effettuata la polizza od al Rappresentante Generale
per l'Italia dei Lloyd's di Londra.
b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo
indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.
Art 11) Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti
modalità:
a) dagli Assicuratori, o da un Perito da questa incaricato
con il Contraente o persona da lui disegnata; oppure, a richiesta
di una delle Parti;
b) fra due Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal
Contraente con apposito atto unico.
Nel caso in cui le parti abbiano nominata due periti che non
abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un
terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di
voti.
Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei periti,
dovrà essere nominato anche prima che si verifichi
il disaccordo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito
o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito,
tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più
diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione
il sinistro è avvenuto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere
scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito;
quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato
che conferisce agli assicuratori la facoltà di pagare
detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli. 
Art.12) Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità
del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni
risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento
del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il
rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto
agli obblighi di cui all'Art 9.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle
spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata
ai sensi dell'Art.13 lettera b) i risultati delle operazioni
peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con
allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare,
uno per ognuno delle Parti.
I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti
per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere
rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa,
salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di
violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni
caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità
del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si
rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità
giudiziaria.

Art.13) Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato
il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo
entro 60 Giorni.
In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento
dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività
della sentenza.
Art.14) Domande giudiziali
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita
dagli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, al Rappresentante
Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra . Pertanto, ogni
domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente
Assicurazione dovrà essere proposta contro : "Gli
Assicuratori dei Lloyd's di Londra, che hanno assunto il rischio
derivante dal Contratto di Assicurazione n° in persona
del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra. 
Art.15) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione
sono a carico del Contraente.
Art.16) Rinvio alle norme di legge
Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni
di legge italiana.
Data L'ASSICURATO/CONTRAENTE
Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato
sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare
espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli
delle Condizioni Generali:
Art.6) Assicurazione presso diversi assicuratori; Art.8) Recesso
in caso di sinistro; Art 11) Procedura per la valutazione
del danno; Art.12) Mandato dei periti; Art.13) Pagamento dell'indennizzo
 
1 IMBARCAZIONE
Nel testo che segue la parola Imbarcazione sta ad indicare
scafo, macchine, imbarcazioni (di servizio o salvataggio),
strumentazioni e dotazioni di bordo, secondo i normali usi
come se l'Imbarcazione dovesse essere rivenduta.
2 IN ARMAMENTO E DISARMO
2.1 L'imbarcazione si intende assicurata per i rischi ed alle
condizioni previste da questa polizza
2.1.1 quando si trovi armata in mare od in acque interne oppure
in porto, bacini di carenaggio, marine, su scali, alaggi,
pontoni, oppure in spiaggia o sul bagnasciuga, oppure in locali
di deposito a terra, incluso sollevamento oppure alaggio e
varo. L'imbarcazione assicurata avrà facoltà
di salpare o navigare con o senza piloti, di procedere a viaggi
di prova e di prestare assistenza ed effettuare il rimorchio
ad altre imbarcazioni o natanti bisognosi di soccorso, oppure
come è normale che navighi, ma non potrà essere
rimorchiata salvo che si tratti di rimorchio conforme agli
usi oppure che l'Imbarcazione necessiti di soccorso, né
potrà intraprendere servizi di rimorchio o di soccorso
in forza di contratto preventivamente stipulato dai suoi Proprietari,
Comandanti, Amministratori o Noleggiatori.
2.1.2 quando si trovi giacente in disarmo fuori servizio,
secondo quanto previsto dalla successiva Clausola 4, inclusa
la fase di sollevamento oppure alaggio e varo, durante gli
spostamenti all'interno di un cantiere o marina, i lavori
di disarmo, l'allestimento o le riparazioni, la normale manutenzione
o quando venga sottoposta a visita (inclusi inoltre l'entrata
e l'uscita in bacino di carenaggio e periodi di giacenza in
acqua connessi con il disarmo o con la manutenzione e con
l'autorizzazione ad essere spostata a rimorchio od in altra
maniera, da o per il proprio luogo di ormeggio purché
tutto quanto sopra avvenga nei limiti del porto o del luogo
in cui l'imbarcazione si trovi in disarmo). Sono esclusi dall'assicurazione,
salvo che ne sia stato dato preventivo avviso agli Assicuratori
e venga pagato il soprapremio dagli stessi rimesso, i periodi
in cui l'imbarcazione sia adibita a casa galleggiante, oppure
sia sottoposta a grandi riparazioni od a trasformazioni che
ne alterino la struttura.
2.2 A parziale deroga di quanto previsto dalla precedente
Clausola 2.1 la strumentazione e le attrezzature di bordo
inclusi motori fuoribordo, si intendono assicurati, secondo
le condizioni previste dalla presente polizza, anche quando
si trovino in luoghi di deposito o in riparazione a terra. 
3 NAVIGAZIONE E NOLEGGIO-OBBLIGHI
3.1 La garanzia assicurativa è operante purché
la navigazione venga effettuata entro i limiti previsti in
Polizza; tuttavia purché ne sia dato preventivo avviso
agli Assicuratori l'imbarcazione sarà considerata assicurata
a condizione da convenirsi, per la navigazione oltre i limiti
convenuti.
3.2 La garanzia assicurativa è operante purché
l'imbarcazione venga adibita esclusivamente al diporto privato
e non sia data in locazione o noleggio o comunque a pagamento,
salvo patto diverso con gli Assicuratori.
4 DISARMO-OBBLIGHI
Durante il periodo previsto in polizza per la giacenza, l'imbarcazione
dovrà restare in disarmo secondo i precedenti termini;
tuttavia sarà considerata assicurata a condizioni da
convenirsi purché del riarmo ne sia dato avviso preventivo
agli Assicuratori.

5 VELOCITÀ-OBBLIGHI
5.1 La garanzia assicurativa è operante purché
la velocità massima di progetto dell'imbarcazione,
o dell'imbarcazione ausiliaria nel caso si tratti di Imbarcazione
dotata di battelli di servizio, non sia superiore a 17 nodi.
5.2 Nel caso in cui gli Assicuratori abbiano accordato la
deroga alla precedente limitazione, si intenderanno applicabili
le condizioni previste dalla successiva Clausola 19-Speedboat.
6 PROSECUZIONE DELLA COPERTURA
Qualora l'imbarcazione allo scadere del periodo assicurato
con la presente polizza si trovi in navigazione in alto mare,
oppure in pericolo od in porto o in località di rifugio,
purché ne sia data immediata comunicazione agli Assicuratori,
la presente assicurazione proseguirà a premio da convenirsi,
fino a quando l'imbarcazione non venga ancorata od ormeggiata
in condizioni di sicurezza nel più vicino porto di
scalo. 
7 CESSIONE DEI DIRITTI
Nessuna cessione dei diritti od interessi relativi a questa
polizza o di qualsiasi somma che potrebbe essere o divenire
pagabile a seguito di avvenimenti assicurati, sarà
opponibile agli Assicuratori o da essi dovrà essere
riconosciuta, salvo che la notifica di detta cessione con
data certa di diritti od interessi, sottoscritta dall'Assicurato
e dal cessionario in caso di successiva cessione, non venga
annotata sulla polizza; la polizza stessa con la relativa
appendice di cessione dovrà essere esibita agli Assicuratori
prima del pagamento di qualsiasi danno o rimborso di premio
come in seguito previsto.
8 CAMBIO DELL'ARMAMENTO
La presente Clausola 8 prevarrà su qualsiasi altra
clausola - sia essa scritta, dattiloscritta oppure a stampa,
contenuta in questa polizza - nei limiti di un'eventuale sua
incompatibilità.
8.1 Qualora l'imbarcazione venga venduta o trasferita ad un
nuovo armatore, oppure quando l'imbarcazione risulti di proprietà
di una Società e si verifichi un cambio nel controllo
societario della stessa, salvo accordo scritto degli Assicuratori
per la continuazione della copertura, la presente assicurazione
si intenderà risolta dalla data della vendita o del
trasferimento di proprietà e gli Assicuratori procederanno
alla restituzione del pro rata giornaliero del premio calcolato
sulla parte relativa ai periodi di armamento e/o di disarmo
rispettivamente non goduti.
8.2 Tuttavia, qualora l'imbarcazione abbia lasciato gli ormeggi
o si trovi in mare al momento della vendita o del trasferimento,
la risoluzione a richiesta dell'Assicurato, potrà essere
sospesa sino all'arrivo al porto o località di destino. 
9 RISCHI ASSICURATI
Salvo in ogni caso le esclusioni previste dalla presente polizza
9.1 questa assicurazione copre perdite o danni all'interesse
assicurato causati da
9.1.1 accidenti della navigazione in mare, fiumi, laghi o
comunque in acque navigabili
9.1.2 incendio
9.1.3 getto
9.1.4 pirateria
9.1.5 urto contro installazioni portuali o di bacino, mezzi
di trasporto terrestre, aerei o similari o caduta di cose
dagli stessi trasportate
9.1.6 terremoto eruzione vulcanica o azione del fulmine
9.2 e, fermo restando che le relative perdite o danni non
siano dovuti a mancanza delle dovute diligenze da parte dell'Assicurato
Armatori, o Amministratori, questa assicurazione copre
9.2.1 le perdite o i danni alle cose assicurate causati da
9.2.1.1 accidenti occorsi nel caricare, scaricare o maneggiare
scorte, equipaggiamenti, attrezzature, motori o carburante
9.2.1.2 esplosioni
9.2.1.3 atti dolosi
9 2.1.4 furto totale dell'Imbarcazione o del suo battello
(battelli) di servizio, oppure del motore (motori) fuoribordo,
purché saldamente fissati all'Imbarcazione od al suo
battello di servizio, con un appropriato sistema antifurto
in aggiunta ai normali mezzi di aggancio; oppure furto dei
motori, inclusi i fuoribordo, attrezzature e dotazioni purché
riposti nell'Imbarcazione o in locali di deposito od officine
di riparazione a terra e l'autore del furto si sia introdotto
dall'esterno mediante effrazione
9.2.2 perdite o danni all'interesse assicurato, eccettuati
i motori e i collegamenti (ma non astuccio assi portaeliche
o eliche) parti elettriche batterie e relativi cablaggi causati
da
9.2.2.1 difetti occulti dello scafo o delle macchine, rottura
di assi o scoppio di caldaie (escluso il costo e le spese
per il rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa, dell'asse
danneggiato o della caldaia scoppiata)
9.2.2.2 negligenza di qualsiasi persona, ma con esclusione
delle spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi
difetto, che possa risultare sia dalla negligenza sia dall'inadempienza
del contratto nell'effettuare qualsiasi lavoro di riparazione
o modifica per conto dell'Assicurato e/o dell'Armatore oppure
in relazione alla manutenzione dell'Imbarcazione .
9.3 La presente polizza assicura le spese di ispezione della
chiglia a seguito di arenamento, purché esse siano
state ragionevolmente sostenute a questo scopo, ed anche qualora
non venga riscontrato alcun danno. 
10 ESCLUSIONE
Sono esclusi dall'assicurazione i reclami relativi a:
10.1 distacco del motore fuoribordo o sua caduta dall'Imbarcazione
10.2 battello di servizio che abbia una velocità massima
di progetto superiore a 17 nodi, salvo che lo stesso non sia
stato espressamente incluso in polizza, nel qual caso sarà
soggetto alle condizioni previste dalla successiva Speedboat
Clause 19 a meno che detto battello non si trovi a bordo dell'Imbarcazione
principale oppure in giacenza a terra
10.3 battello di servizio non munito di segno permanente che
contraddistingua la sua appartenenza all'imbarcazione principale
10.4 vele e cappe di protezione strappate dal vento od asportate
mentre erano fissate a bordo, a meno che la loro perdita non
sia la conseguenza diretta di rottura di alberi, boma o pennoni
a cui le vele erano inferite oppure occorsi a seguito di naufragio
dell'imbarcazione, collisione od urto contro qualsiasi corpo
esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua
10.5 vele, alberi, boma pennone o picco, manovre fisse e correnti,
quando il sinistro avvenga in occasione di regate veliche,
salvo che la perdita od il danno non sia conseguenza diretta
di naufragio, affondamento, incendio, collisione od urto dell'Imbarcazione
contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non
sia acqua
10.6 effetti personali
10.7 materiali di consumo, attrezzature per la pesca e l'ormeggio
10.8 rivestimento metallico della carena o riparazioni dello
stesso, salvo che la perdita od il danno siano stati causati
all'imbarcazione da incaglio, naufragio, incendio, collisione
od urto contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso)
che non sia acqua
10.9 perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad
errori di progettazione o costruzione o qualsiasi costo nel
quale l'Assicurato sia incorso allo scopo di effettuare migliorie
o modifiche del progetto o della costruzione
10.10 motore e collegamenti (con eccezione di astuccio asse
ed elica) apparato elettrico, batterie e cablaggi, nel caso
in cui la perdita od il danno sia stato causato da cattivi
tempi, salvo che la perdita od il danno non sia dovuto a sommersione
dell'imbarcazione; tuttavia la presente Clausola 10.10 non
esclude la perdita od il danno occorso a seguito di incaglio
dell'imbarcazione oppure collisione od urto contro altra imbarcazione,
molo o banchina.
 
12 FRANCHIGIA E SCOPERTO
12.1 Nessun reclamo relativo ad un rischio assicurato sarà
pagabile a fronte della presente polizza salvo che l'ammontare
complessivo di tutti quei danni derivanti da ogni singolo
caso od avvenimento (inclusi i danni di cui alle Clausole
11, 14 e 15) sia superiore all'ammontare previsto al riguardo
in polizza come franchigia, nel qual caso detto ammontare
verrà dedotto dall'importo risarcibile. La presente
Clausola 12.1 non si intenderà applicabile nei casi
di danno relativi a perdita totale o perdita totale costruttiva
(virtuale) dell'imbarcazione oppure al verificarsi di tale
avvenimento, per qualsiasi reclamo associato previsto dalla
Clausola 15, occorso a seguito del medesimo evento o avvenimento.
12.2 Prima dell'applicazione della precedente Clausola 12.1
e congiuntamente alla stessa, potrà essere applicato,
a discrezione degli Assicuratori, uno scoperto nuovo per vecchio
non superiore ad un terzo relativamente a perdite o danni
a
12.2.1 cappe di protezione, vele e manovre correnti
12.2.2 motori fuoribordo siano essi assicurati o meno con
valutazione separata in questa polizza 
13 AVVISO DANNO E PREVENTIVI
13.1 Nel caso si verifichi un avvenimento che possa dar luogo
ad un reclamo risarcibile a fronte della presente polizza,
dovrà esserne dato immediato avviso agli Assicuratori;
inoltre in caso di furto o di danno doloso dovrà essere
sporta immediata denuncia all'Autorità di Polizia.
13.2 L'avviso di perdita o di danno agli Assicuratori oppure
al più vicino Agente dei Lloyds' nel caso in cui l'imbarcazione
si trovi all'estero, dovrà essere effettuato prima
che venga predisposta qualsiasi ispezione, allo scopo di nominare
un perito che li possa rappresentare qualora essi lo reputino
necessario.
13.3 Gli Assicuratori avranno facoltà di stabilire
il porto verso il quale l'Imbarcazione dovrà far rotta
per entrare in bacino o per essere riparata (le effettive
maggiori spese sostenute per il trasferimento derivanti dalla
richiesta degli Assicuratori saranno in tal caso risarcite
all'Assicurato) ed inoltre avranno possibilità di veto
riguardo la località prescelta per la riparazione ed
il nominativo del cantiere.
13.4 Gli Assicuratori avranno inoltre facoltà di indire
appalti o pretendere che gli stessi vengano indetti dall'Assicurato,
in relazione alla riparazione dell'imbarcazione. 
14 SPESE DI SALVATAGGIO
Ferme restando tutte le altre condizioni previste al riguardo
in questa polizza, le spese di salvataggio sostenute allo
scopo di prevenire una perdita che sarebbe riconducibile ai
rischi assicurati, si intenderanno risarcibili come perdita
derivante da detti rischi.
15 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
15.1 In caso di perdita o di danno, l'Assicurato o chi per
esso dipendente o mandatario, dovrà fare tutto quanto
ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o ridurre
la perdita che risulterebbe risarcibile a fronte della presente
polizza.
15.2 Ferme restando le condizioni in seguito previste e la
precedente Clausola 12, gli Assicuratori contribuiranno al
risarcimento di quelle spese propriamente e ragionevolmente
sostenute dall'Assicurato o da chi per esso, dipendente o
mandatario, allo scopo di evitare o diminuire la perdita.
L'avaria comune, le spese di salvataggio, i costi per la difesa
o la chiamata in giudizio da parte di terzi in caso di collisione
e le spese sostenute dall'Assicurato nel respingere la propria
responsabilità assicurate con la Clausola 11.2 non
potranno essere considerate come ricadenti nella presente
Clausola 15.
15.3 L'Assicurato si impegna a fornire agli Assicuratori ogni
ragionevole assistenza allo scopo di ottenere tutte quelle
informazioni e prove che gli stessi reputino necessarie per
effettuare un'azione legale, a loro spese ed a loro esclusivo
beneficio ma a nome dell'Assicurato, allo scopo di intraprendere
un'azione di rivalsa o di ottenere un risarcimento da qualsiasi
terzo responsabile, relativamente a tutto quanto assicurato
con la presente polizza.
15.4 L'intervento dell'Assicurato o degli Assicuratori allo
scopo di preservare, proteggere o recuperare l'interesse assicurato
non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia
od accettazione di abbandono e comunque sarà senza
pregiudizio per i rispettivi diritti.
15.5 L'importo indennizzabile agli effetti della presente
Clausola 15 sarà calcolato come supplementare al danno
risarcibile a qualsiasi altro titolo agli effetti della presente
polizza, ma in nessun caso le spese sostenute agli effetti
della Clausola 15.2 potranno o essere maggiori della somma
assicurata con la presente polizza sull'imbarcazione. 
16 DANNI NON RIPARATI
16.1 L'ammontare dell'indennizzo relativamente a reclami per
danni non riparati sarà calcolato sulla base del deprezzamento
ragionevolmente applicabile al valore di mercato dell'imbarcazione
alla scadenza della presente polizza e riconducibile a tali
danni non riparati; l'ammontare risultante non potrà
comunque essere superiore al costo che si sarebbe ragionevolmente
sostenuto per le riparazioni.
16.2 In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a risarcire
un danno non riparato qualora successivamente si verifichi
una perdita totale (sia o non sia essa assicurata con la presente
polizza) occorsa durante il periodo di validità della
presente polizza o qualsiasi proroga della stessa.
16.3 Gli Assicuratori non sono tenuti a pagare, relativamente
a danni non riparati, un importo superiore al valore assicurato
al momento della scadenza di questa polizza.
17 PERDITA TOTALE VIRTUALE (COSTRUTTIVA)
17.1 Nello stabilire se l'imbarcazione debba essere considerata
in perdita totale virtuale, il valore assicurato sarà
considerato come valore dell'imbarcazione riparata, non tenendo
assolutamente conto del valore in stato di danno o di quello
di demolizione dell'imbarcazione stessa o del suo relitto.
17.2 Nessun reclamo per perdita totale virtuale basato sul
costo di recupero e/o riparazione dell'imbarcazione sarà
risarcibile agli effetti della presente, salvo che tale costo
non sia maggiore del valore assicurato. Nella determinazione
di tale presupposto dovrà essere preso in considerazione
esclusivamente il costo relativo ad un singolo avvenimento
o serie di danni derivanti da un unico evento. 
18 INTERESSI E SBORSI-OBBLIGHI
L'Assicurato si impegna a non assicurare alcun importo nella
forma "policy proof of interest" oppure "full
interest admitted", per proprio conto o di quello di
Creditori mortgagisti od Armatori, su interessi, esborsi,
provvigioni, profitti ed altri interessi, franchigie od aumenti
di valore su corpo e macchine, comunque descritti, salvo che
il valore assicurato sull'imbarcazione non sia superiore a
Lp. 50.000; in tal caso la somma assicurabile a parte non
potrà essere maggiore del 10% del valore complessivo
assicurato sull'imbarcazione come indicato in polizza.
Fermo restando che una violazione di questo obbligo non potrà
essere eccepita da parte degli Assicuratori qualora il reclamo
sia presentato dal Creditore mortgagista che abbia accettato
la presente assicurazione non conoscendo la violazione commessa.
19 CLAUSOLA PER IMBARCAZIONI VELOCI
NEL CASO VENGA APPLICATA QUESTA CLAUSOLA 19, LA STESSA
PREVARRÀ IN CASO Dl DISCORDANZA SULLE CLAUSOLE PRECEDENTEMENTE
RIPORTATE.
19.1 Condizione essenziale per l'operatività della
presente garanzia è che durante la navigazione l'imbarcazione
sia condotta dall'Assicurato indicato in polizza o da altre
persone abilitate, oppure che esse si trovino a bordo e ne
abbiano il controllo.
19.2 Dalla garanzia si intendono esclusi perdite o danni occorsi
all'imbarcazione o la responsabilità civile verso terzi
o qualsiasi prestazione di salvataggio
19.2.1 causati o derivanti all'imbarcazione da naufragio,
incaglio, sommersione, immersione, rotture degli ormeggi,
mentre la stessa si trovava ormeggiata od ancorata non sorvegliata
al largo di una spiaggia o costa esposta
19.2.2 occorsi mentre l'imbarcazione stava partecipando a
gare o prove di velocità oppure a qualsiasi collaudo
in relazione alle stesse.
19.3 Dalle garanzie si intendono esclusi i reclami relativi
a timoni, astucci, assi od eliche
19.3.1 attribuibili a quanto previsto dalle Clausole 9.2.2.1
e 9.2.2.2
19.3.2 per qualsiasi perdita o danno causato da cattivi tempi,
acqua o collisione fatta eccezione per quella contro un'altra
imbarcazione, molo o pontile; tuttavia la presente Clausola
19.3.2 non esclude i danni derivanti all'imbarcazione a seguito
di sommersione dell'imbarcazione stessa a causa di cattivi
tempi.
19.4 Nel caso in cui l'imbarcazione assicurata sia dotata
di motori entrobordo, la validità della presente polizza
relativamente a danni causati o derivanti da incendio od esplosione
sarà operante solo ed in quanto l'imbarcazione sia
dotata, nella sala macchine (o vano motore), nel vano serbatoi
e nella cucina, di un impianto di estinzione degli incendi
automatico o con controllo a distanza e tale impianto sia
stato installato propriamente e mantenuto in condizioni di
efficiente funzionamento. 
20 ANNULLAMENTO E RIMBORSO DEL PREMIO
La presente assicurazione potrà essere annullata dagli
Assicuratori in qualsiasi momento con un preavviso all'Assicurato
di 30 giorni, oppure di comune accordo fra le parti; in tal
caso si darà luogo al rimborso del pro-rata di premio
netto calcolato sulla base dei premi applicabili rispettivamente
al periodo di armamento e di disarmo.
LE CLAUSOLE CHE SEGUONO PREVARRANNO E ANNULLERANNO QUANTO
PREVISTO NELLA PRESENTE ASSICURAZIONE CHE SIA IN CONTRASTO
CON LE STESSE.
21 ESCLUSIONE RISCHI GUERRA
Dalla presente assicurazione si intendono in ogni caso esclusi
perdite danni responsabilità o spese causati da:
21.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione,
o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi
atto ostile o contro una potenza belligerante
21.2 cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione
(fatta eccezione per baratteria e pirateria) e le rispettive
conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto
21.3 mine, torpedini, bombe dispersi, od altri ordigni di
guerra comunque non segnalati. 
22 ESCLUSIONE RISCHI SCIOPERI E ATTI CON MOVENTE POLITICO
Dalla presente assicurazione si intendono in ogni caso esclusi
perdite, danni, spese e responsabilità causati da
22.1 scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone
che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro,
tumulti o disordini civili
22.2 terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per
movente politico.
23 ESCLUSIONE RISCHI NUCLEARI
Dalla presente assicurazione si intendono in ogni caso esclusi
perdite danni, responsabilità o spese derivanti da
23.1 impiego di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso
di fissione e/o fusione atomica o nucleare od altra reazione
similare o materia o forza radioattiva
23.2 contaminazione radioattiva o radiazione ionica derivante
da qualsiasi combustibile nucleare o residuo nucleare di combustione
23.3 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi
che facciano parte di qualsiasi apparecchiatura esplosiva
nucleare o componente nucleare dello stesso 
|
INSTITUTE WAR
AND STRIKES - CLAUSE YACHTS
|
1 RISCHI ASSICURATI
Salvo in ogni caso le esclusioni in seguito previste, la presente
assicurazione copre le perdite o i danni all'imbarcazione
assicurata causati da
1.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione
o sommossa civile originata dai casi precedenti, o qualsiasi
atto ostile da parte o contro una potenza belligerante
1.2 cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione,
e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per
metterli in atto
1.3 mine, torpedini o bombe dispersi od altri ordigni di guerra
comunque non segnalati
1.4 scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che
prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti
o disordini civili
1.5 terroristi o comunque da qualsiasi persona che agisca
per movente politico
1.6 confisca od espropriazione
Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata con la
precedente Clausola 1 (fatta eccezione per la Clausola 1.4)
non potrà in alcun caso essere applicabile prima che
l'imbarcazione sia stata varata o mentre la stessa si trovi
alata a terra. 
2 INCORPORAZIONE
Le Institute Yacht Clauses 1.11.85 fatta eccezione per le
Clausole 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 e 23
devono intendersi come qui di seguito trascritte per quanto
esse non risultino in contrasto con quanto previsto dalle
presenti Clausole e fermo restando che qualsiasi indennizzo
relativo a qualsiasi somma o somme per le quali l'Assicurato
possa essere legalmente chiamato a pagare, per qualsiasi avvenimento
o serie di avvenimenti derivante da una stessa causa, sarà
limitato alla somma indicata allo scopo in questa assicurazione
oppure, qualora essa non fosse stata prevista, alla somma
assicurata sull'imbarcazione.
3 DETENZIONE
Nel caso in cui l'imbarcazione sia oggetto di cattura sequestro,
arresto, fermo, restrizione, detenzione, confisca o espropriazione
e l'Assicurato subisca di conseguenza la perdita d'uso e di
disponibilità dell'Imbarcazione per un periodo continuativo
superiore a 12 mesi, allo scopo di accertare se l'Imbarcazione
stessa debba essere considerata in perdita totale costruttiva
(virtuale), l'Assicurato sarà considerato come se sia
stato privato del possesso dell'Imbarcazione senza alcuna
ragionevole possibilità di rientrarne in possesso. 
4 ESCLUSIONI
Dalla garanzia si intendono esclusi
4.1 perdite, danni, responsabilità o spese derivanti
da
4.1.1 esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia
uso di fissione o fusione atomica o nucleare od altra reazione
similare o materia o forza radioattiva, in seguito denominato
ordigno nucleare di guerra
4.1.2 scoppio di guerra (sia o non sia dichiarata) fra qualsiasi
dei seguenti Paesi:
Inghilterra, Stati Uniti d'America, Francia, U.R.S.S., Repubblica
Popolare Cinese
4.1.3 requisizione o acquisizione forzosa da parte di potenze
straniere
4.1.4 cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca od espropriazione
direttamente od indirettamente effettuato oppure ordinato
dal governo o da qualsiasi autorità pubblica o locale
del Paese nel quale l'Imbarcazione risulti registrata o posseduta
4.1.5 arresto, fermo, detenzione, confisca o espropriazione
effettuati per imposizione di quarantena od a seguito di infrazioni
di norme commerciali o doganali
4.1.6 gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario,
omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento
di qualsiasi multa od ammenda od obbligo fiscale
4.1.7 pirateria (tuttavia questa esclusione non sarà
applicabile alla copertura prestata con la Clausola 1.4)
4.2 perdite, danni, responsabilità o spese assicurate
secondo quanto previsto dalle Institute Yacht Clauses 1.11.85
o che sarebbero stati risarcibili per effetto delle stesse
ma non per la Clausola 12 delle predette
4.3 qualsiasi reclamo per somme risarcibili agli effetti di
qualsiasi altra copertura assicurativa sull'imbarcazione o
che sarebbero state risarcibili qualora la presente assicurazione
non fosse stata in essere
4.4 qualsiasi reclamo per spese sostenute a seguito di ritardo
fatta eccezione per quelle spese che risulterebbero indennizzabili
agli effetti della legge e degli usi inglesi e nella pratica
secondo le York Antwerp Rules 1974. 
5 ANNULLAMENTO
5.1 La presente assicurazione potrà essere annullata
in qualsiasi momento sia dagli Assicuratori che dall'Assicurato
con un preavviso di 7 giorni (tale annullamento diverrà
operante alla scadenza del settimo giorno dalla mezzanotte
del giorno in cui la relativa notifica fu inviata dagli o
agli Assicuratori). Gli Assicuratori tuttavia concordano la
possibilità di ripristinare la presente garanzia assicurativa
prima dello scadere di detto periodo previo accordo fra le
parti a tassi di premio e/o condizioni e/o limitazioni da
convenirsi.
5.2 La presente assicurazione si intenderà comunque
AUTOMATICAMENTE ANNULLATA anche senza preavviso scritto
5.2.1 a seguito dell'esplosione ostile di qualsiasi ordigno
nucleare di guerra come definito nella precedente Clausola
4.1.1. in qualsiasi luogo o momento tale esplosione avvenga
sia o non sia l'imbarcazione coinvolta
5.2.2 a seguito di scoppio di guerra (sia o non sia essa dichiarata)
fra qualsiasi dei seguenti Paesi:
Inghilterra, Stati Uniti d'America, Francia, URSS, Repubblica
Popolare Cinese
5.2.3 nel caso in cui l'imbarcazione venga requisita sia per
diritto di proprietà che per uso.
5.3 In caso di annullazione della presente assicurazione per
effetto sia di disdetta che per l'operatività della
presente Clausola 5, oppure a seguito di vendita dell'imbarcazione,
gli Assicuratori provvederanno a rimborsare all'Assicurato
il relativo pro-rata di premio netto.
La presente assicurazione non entrerà in vigore
qualora, successivamente al consenso degli Assicuratori ma
prima della data prevista di effetto, si verifichi uno dei
casi per i quali si applichi l'annullazione automatica della
garanzia secondo quanto previsto dalla precedente clausola
5.

Le presenti Condizioni Particolari prevalgono, in caso di
discordanza, sulle Condizioni Generali del presente Contratto
di Assicurazione.
Art. 1) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La Garanzia assicurativa di cui al presente Contratto di
Assicurazione viene prestata in base alle Condizioni Generali
di Assicurazione integrate e/o derogate dalle allegate:
- Institute Yacht Clauses ed. 1.11.85
- Machinery Damage Extension Clauses ed. 1.11.85
- Institute War and Strikes Clauses Yacht ed. 1.11.85
Si conviene inoltre quanto segue:
- i punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell'art. 1 delle Condizioni Generali
si intendono cancellati;
- la clausola 11 delle Institute Yacht Caluses si intende
cancellata;
- salvo quanto previsto dalla clausola 12.2 delle Institute
Yacht Clauses i danni verranno risarciti a nuovo e quindi
senza applicazione di degrado;
- La garanzia furto opera per le eventuali attrezzature e
dotazioni in coperta purché ad installazione fissa
e/o dotate di idoneo sistema antifurto. 
Art. 2) RIMOZIONE E DISTRUZIONE DEL RELITTO
Nei limiti della somma assicurata, la garanzia è allargata
ai costi ragionevoli per la rimozione dell'imbarcazione in
seguito a ordine da parte dell'Autorità competente
nonché ai costi ragionevoli per la distruzione del
relitto.

LE SEGUENTI CLAUSOLE SPECIALI:
SI RITERRANNO VALIDE SOLO
SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE E CONCORDATE CON I SOTTOSCRITTORI

Art. A) RINUNCIA DI RIVALSA
Gli Assicuratori in caso di sinistro, su esplicita richiesta
dell'Assicurato, accettano di rinunciare al diritto di rivalsa
nei confronti del Cantiere e/o rimessaggio e/o ormeggio presso
il quale si trova l'imbarcazione per danni imputabili agli
stessi salvo in caso di dolo. 
Art. B) TRASFERIMENTI TERRESTRI
La garanzia è allargata ai danni e/o alle perdite
verificatesi quando l'imbarcazione viene trasportata a mezzo
autocarro dal Porto sino al Cantiere (e viceversa) per effettuare
operazioni di rimessaggio e/o riparazioni, incluse le operazioni
di carico e scarico dall'autocarro. Sono esclusi danni che
determinano graffiature e/o ammaccature.
Art. C) CANCELLAZIONE ARTICOLI SPEEDBOAT CLAUSE
Qualora l'imbarcazione assicurata e/o il battello di servizio
abbiano una velocità superiore a 17 nodi si intende
operante la clausola 19 (Speedboat Clause) delle Institute
Yacht Clauses i cui punti 19.2, 19.2.1, 19.3, 19.3.1, 19.3.2
e 19.4 si intendono cancellati.
Si conviene quanto segue:
- i danni da incendio, esplosione e scoppio relativi a imbarcazioni
con motore entrobordo verranno risarciti a condizione che
siano efficacemente installati e funzionanti gli eventuali
impianti antincendio previsti da Leggi e/o Regolamenti nazionali.
- L'imbarcazione può essere ormeggiata o ancorata,
senza persone a bordo, a largo di una spiaggia o costa esposta
a condizioni che tale giacenza sia diurna e temporanea e che
l'imbarcazione sia sorvegliata dall'assicurato e/o da un suo
rappresentante che rimanga nelle vicinanze. 
Art D) INSTITUTE YACHT CLAUSES RACING RISK EXTENSION CLAUSE
1. Con il pagamento del relativo soprapremio, come previsto
in polizza, a deroga delle esclusioni previste dalle Clausole
10.4 e 10.5 delle Institute Yacht Clauses 1.11.1985, fra le
parti si conviene:
1.1 Il costo di rimpiazzo o riparazione di vele, alberi, boma,
pennone, picco, manovre fisse e correnti andate perse o danneggiate
a seguito di un evento garantito mentre l'imbarcazione assicurata
con la presente stava partecipando ad una regata, si intenderà
risarcibile per effetto di questa estensione nella sola misura
di 2/3 di tale costo (senza applicazione della Clausola 12
- Franchigia e Scoperto delle Institute Yacht Clauses 1.11.1985),
salvo che la perdita o il danno siano conseguenza diretta
di naufragio affondamento incendio collisione od urto dell'imbarcazione
contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non
sia acqua; in tal caso il costo di sostituzione o riparazione
si intenderà integralmente risarcibile con la sola
deduzione di nuovo per vecchio e l'applicazione della franchigia
o scoperto secondo quanto previsto dalla Clausola 12 delle
Institute Yacht Clauses.
Sotto pena di decadenza da ogni beneficio della presente
garanzia nessuna copertura assicurativa aggiuntiva potrà
essere stipulata per garantire uno qualsiasi dei costi di
sostituzione o riparazione non indennizzabili secondo i termini
della precedente Clausola 1.1.
1.2 Il limite di risarcimento a carico degli Assicuratori
agli effetti della precedente Clausola 1.1 per danni derivanti
da un singolo avvenimento occorso mentre l'Imbarcazione stava
regatando, sarà calcolato tenuto presente che il costo
totale di rimpiazzo di tutte le vele imbarcate, fossero o
non fossero esse issate, alberi, boma, pennone, picco, manovre
fisse e correnti, non potrà essere superiore alla somma
assicurata al riguardo in polizza. 
Art E) INSTITUTE YACHT CLAUSES MACHINERY DAMAGE EXTENSION
CLAUSE
A deroga di quanto previsto dalle Clausole 9.2.2.1, 9.2.2.2
e 10.10 delle Institute Yacht Clauses 1.11.85, ma ferme restando
tutte le altre condizioni della presente assicurazione, la
garanzia si intende estesa ad includere perdite o danni al
motore e collegamenti parti elettriche e batterie e relativi
cablaggi, causati da:
(1) difetti occulti dello scafo o delle macchine, rottura
d'assi o scoppio di caldaie (escluso il costo e le spese necessarie
per il rimpiazzo e la riparazione della parte difettosa, dell'asse
danneggiato o della caldaia scoppiata)
(2) negligenza di qualsiasi persona, ma con esclusione delle
spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi
difetto che possa risultare sia dalla negligenza sia dall'inadempienza
del contratto nell'effettuare qualsiasi lavoro di riparazione
o modifica effettuati per conto dell'Assicurato e/o dell'Armatore
oppure in relazione alla manutenzione dell'Imbarcazione
(3) cattivi tempi.
Art F) INSTITUTE YACHT CLAUSES PERSONAL EFFECTS CLAUSES
(Da applicarsi esclusivamente e congiuntamente alle Institute
Yacht Clauses 1.11.1985 nell'assicurazione delle Imbarcazioni
dotate di cabine munite di serrature).
L'estensione della garanzia qui di seguito prevista si
intenderà applicabile solo ed in quanto venga specificatamente
indicata in polizza la somma assicurata relativa agli Effetti
Personali da garantire.
1. Ferme restando tutte le altre condizioni di polizza, la
presente assicurazione si intende estesa a garantire (senza
applicazione di franchigie o scoperti come previsti dalla
Clausola 12.1 delle Institute Yacht Clauses 1.11.85) tutti
i rischi di perdita o danno a Effetti Personali, che risultano
essere di proprietà personale dell'Assicurato e/o della
propria famiglia e ad indumenti dell'equipaggio forniti dall'Armatore,
mentre si trovino a bordo oppure in uso in relazione all'impiego
dell'imbarcazione assicurata, incluso il loro trasporto dalla
località di residenza dell'Assicurato all'Imbarcazione
e sino al loro ritorno in detta località, ma esclusi
i danni derivanti da
1.1 logoramento, usura, bagnamento, ammuffimento, ruggine,
verminazione, tarme o guasto di natura meccanica.
1.2 rottura di oggetti di natura fragile, salvo che tale danno
sia conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incaglio,
incendio, collisione oppure a seguito sollecitazioni dovute
alle condizioni meteorologiche, od a ladri o scassinatori
1.3 perdite di denaro, valute, banconote o travellers cheques
1.4 perdita di sci d'acqua o di attrezzature subacquee, salvo
che la stessa sia conseguenza di incendio o di furto a seguito
di scasso oppure di perdita totale dell'imbarcazione.
1.5 rischi esclusi dalle Clausole 21, 22 e 23 delle Institute
Yacht Clauses 1.11.1985. 
2. PROPORZIONALE
La presente assicurazione deve intendersi soggetta alla regola
proporzionale e pertanto nel caso in cui i beni assicurati
con la presente estensione risultino al momento di un qualsiasi
avvenimento di valore maggiore rispetto al valore assicurato
previsto in polizza, l'Assicurato avrà il diritto a
reclamare solo la parte proporzionale di danno calcolato sulla
base del valore assicurato rispetto a quello effettivo,
3. DOPPIA ASSICURAZIONE
La presente assicurazione non s'intenderà operante
in relazione ad eventuali perdite o danni che al momento dell'avvenimento,
se non fosse per l'esistenza della presente assicurazione,
sarebbero stati garantiti da altre coperture assicurative,
fatta eccezione per qualsiasi franchigia prevista da tali
altre coperture assicurative qualora la presente copertura
non fosse stata operante.
4. LIMITI Dl RISARCIMENTO
L'ammontare del risarcimento a fronte della presente estensione
di copertura degli Effetti Personali sarà limitato
alla somma assicurata al riguardo, come prevista in polizza,
(ogni singolo oggetto il cui valore sia uguale o superiore
a € 390.00 dovrà essere specificatamente dichiarato). 
1.1 Scopo della copertura
Soggetto agli altri termini di questa polizza, gli assicuratori
pagano l'assicurato or i loro esecutori o amministratori la
somma stabilita nella scheda delle indennità se in
qualsiasi momento durante il periodo di copertura l'assicurato
sostiene un infortunio accidentale mentre a bordo dell'imbarcazione
qui nominata, incluso anche l'infortunio accidentale durante
la fase d'imbarco o sbarco dallo yacht stesso e dal tender,
purché quest'ultimo abbia una motorizzazione non superiore
a 5 H.P., che solamente ed indipendentemente da ogni altra
causa risulti nella morte o invalidita' dell'assicurato come
specificato nella scheda delle indennità, entro dodici
mesi dalla data dell'incidente.
Scheda di compensazione:
| Morte, Perdita di
uno o piu arti, la vista di uno o entrambi gli occhi,o
invalidita' totale permanente |
Come specificato
nel Certificato |
 
Morte, Perdita di uno o piu arti, la vista di uno o entrambi
gli occhi,o invalidita' totale permanente Come specificato
nel Certificato
Nel caso che l'incidente coinvolga piu di 6 persone che viaggiano
sull'imbarcazione nominata nel certificato le somme assicurate
saranno ridotte proporzionalmente fino al totale della somma
assicurata evidenziata nel certificato. Per i ragazzi sotto
l'età di 16 anni, il risarcimento pagabile per la morte
sara limitato ad 3,500.00 €
1.2 Definizioni
1.2.1. "Persone assicurate" significa il
proprietario dell'imbarcazione nominata nel certificato e
chiunque persona a bordo dell'imbarcazione qui nominata che
abbia il permesso del proprietario, incluso l'imbarco e lo
sbarco.
1.2.2. " Perdita di un arto" significa perdita
con il distacco fisico di una mano al polso o sopra il polso
o di un piede alla caviglia o sopra la caviglia ed include
la perdita totale ed irrecuperabile dell'uso della mano, braccio
o gamba.
1.2.3. "Permanente" significa che dura per
dodici mesi consecutivi e alla fine di tale periodo senza
speranza di un miglioramento.
1.2.4. "Invalidita totale" significa invalidita
che impedisce all'assicurato la sua usuale attività.
 
1.3 Condizioni
1.3.1. Noi non pagheremo reclami per piu di una voce nella
scheda delle indennità riguardanti qualsiasi infortunio.
Nel caso in cui un infortunio risulti nella morte accorsa
per qualsiasi causa entro dodici mesi dalla data dell'infortunio
e prima del rimborso dell'indennizzo per invalidita, noi pagheremo
solo l'indennizzo pagabile in caso di morte.
1.3.2. Se il sinistro derivante da un'unica causa coinvolge
oltre 6 persone, la somma assicurata per assicurato verrà
ridotta proporzionalmente fino al totale della somma assicurata
indicata nel certificato.
1.3.3. In caso d'incidente che possa scaturire un indennizzo
dalla polizza, bisogna notificare per iscritto al Broker le
circostanze dello stesso. Se vi è una invalidita o
potenziale invalidita l'assicurato deve sottoporsi a qualificate
cure mediche.
1.3.4. In caso di sinistro, l'assicurato permetterà
i medici degli assicuratori a farsi esaminare ogni qualvolta
sia necessario.
1.3.5. Nell'interpretazione di questo testo i riferimenti
al maschile devono intendersi anche riferiti al femminile. 
1.4 Esclusioni
Gli assicuratori non sono responsabili per la morte o invalidita:
1.4.1. Se l'assicurato ha compiuto il 70imo anno all'effetto
della polizza.
1.4.2. direttamente o indirettamente causati da malattie
o cause naturali o trattamenti chirurgici (tranne che sostenuti
da incidenti coperti da questa polizza) o suicidio o attentato
suicidio o proprio ferimento intenzionale o esposizione intenzionale
a pericoli eccezionali (eccetto se in fase di salvataggio
di vita umana) o da atti criminali dell'assicurato.
1.4.3. Conseguente da guerra, invasione o guerra civile.
1.4.4. quando l'imbarcazione e' usata al di fuori dal diporto.
1.4.5. di qualunque persona impiegata dall'assicurato.
( La presente e' una traduzione del testo Inglese. In
caso di contestazione o discordanze il testo Inglese prevarrà
sulla traduzione Italiana) |