L'AziendaI ClientiProdottiInformazioniLloyd's

Barche & Yachttorna indietro indietro

clicca qui per scaricare le Condizioni Complete in formato PDF Condizioni in Breve

Condizioni Generali Complete:

Definizioni
- Assicurazione:Il contratto di assicurazione;
- Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Assicuratori: Alcuni membri dei Lloyd's di Londra, sottoscrittori della presente Assicurazione
- Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;
- Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Art.1) Esclusioni
La presente Assicurazione non copre:
1.1 I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
1.2 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
1.3 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
1.5 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

Art.2) Dichiarazioni inesatte e reticenze
Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Art.3) Forma dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art.4) Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C. In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza.

Art.5) Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al diritto di recesso.

Art.6) Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all' Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno; gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 Giorni.

Art.7) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovrà:
a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.

Art.8) Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60¡ giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione.
In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.9) Richiesta fraudolenta
Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

Art.10) Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex o per telegramma:
a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente dei Lloyd's di Londra tramite il quale è stata effettuata la polizza od al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra.
b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art 11) Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:
a) dagli Assicuratori, o da un Perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui disegnata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
b) fra due Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
Nel caso in cui le parti abbiano nominata due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.
Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

Art.12) Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art 9.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.13 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.13) Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 Giorni.
In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art.14) Domande giudiziali
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra . Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro : "Gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n° in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra.

Art.15) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16) Rinvio alle norme di legge
Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Data L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art.6) Assicurazione presso diversi assicuratori; Art.8) Recesso in caso di sinistro; Art 11) Procedura per la valutazione del danno; Art.12) Mandato dei periti; Art.13) Pagamento dell'indennizzo

INSTITUTE YACHT CLAUSES

1 IMBARCAZIONE
Nel testo che segue la parola Imbarcazione sta ad indicare scafo, macchine, imbarcazioni (di servizio o salvataggio), strumentazioni e dotazioni di bordo, secondo i normali usi come se l'Imbarcazione dovesse essere rivenduta.

2 IN ARMAMENTO E DISARMO
2.1 L'imbarcazione si intende assicurata per i rischi ed alle condizioni previste da questa polizza
2.1.1 quando si trovi armata in mare od in acque interne oppure in porto, bacini di carenaggio, marine, su scali, alaggi, pontoni, oppure in spiaggia o sul bagnasciuga, oppure in locali di deposito a terra, incluso sollevamento oppure alaggio e varo. L'imbarcazione assicurata avrà facoltà di salpare o navigare con o senza piloti, di procedere a viaggi di prova e di prestare assistenza ed effettuare il rimorchio ad altre imbarcazioni o natanti bisognosi di soccorso, oppure come è normale che navighi, ma non potrà essere rimorchiata salvo che si tratti di rimorchio conforme agli usi oppure che l'Imbarcazione necessiti di soccorso, né potrà intraprendere servizi di rimorchio o di soccorso in forza di contratto preventivamente stipulato dai suoi Proprietari, Comandanti, Amministratori o Noleggiatori.
2.1.2 quando si trovi giacente in disarmo fuori servizio, secondo quanto previsto dalla successiva Clausola 4, inclusa la fase di sollevamento oppure alaggio e varo, durante gli spostamenti all'interno di un cantiere o marina, i lavori di disarmo, l'allestimento o le riparazioni, la normale manutenzione o quando venga sottoposta a visita (inclusi inoltre l'entrata e l'uscita in bacino di carenaggio e periodi di giacenza in acqua connessi con il disarmo o con la manutenzione e con l'autorizzazione ad essere spostata a rimorchio od in altra maniera, da o per il proprio luogo di ormeggio purché tutto quanto sopra avvenga nei limiti del porto o del luogo in cui l'imbarcazione si trovi in disarmo). Sono esclusi dall'assicurazione, salvo che ne sia stato dato preventivo avviso agli Assicuratori e venga pagato il soprapremio dagli stessi rimesso, i periodi in cui l'imbarcazione sia adibita a casa galleggiante, oppure sia sottoposta a grandi riparazioni od a trasformazioni che ne alterino la struttura.
2.2 A parziale deroga di quanto previsto dalla precedente Clausola 2.1 la strumentazione e le attrezzature di bordo inclusi motori fuoribordo, si intendono assicurati, secondo le condizioni previste dalla presente polizza, anche quando si trovino in luoghi di deposito o in riparazione a terra.

3 NAVIGAZIONE E NOLEGGIO-OBBLIGHI
3.1 La garanzia assicurativa è operante purché la navigazione venga effettuata entro i limiti previsti in Polizza; tuttavia purché ne sia dato preventivo avviso agli Assicuratori l'imbarcazione sarà considerata assicurata a condizione da convenirsi, per la navigazione oltre i limiti convenuti.
3.2 La garanzia assicurativa è operante purché l'imbarcazione venga adibita esclusivamente al diporto privato e non sia data in locazione o noleggio o comunque a pagamento, salvo patto diverso con gli Assicuratori.

4 DISARMO-OBBLIGHI
Durante il periodo previsto in polizza per la giacenza, l'imbarcazione dovrà restare in disarmo secondo i precedenti termini; tuttavia sarà considerata assicurata a condizioni da convenirsi purché del riarmo ne sia dato avviso preventivo agli Assicuratori.

5 VELOCITÀ-OBBLIGHI
5.1 La garanzia assicurativa è operante purché la velocità massima di progetto dell'imbarcazione, o dell'imbarcazione ausiliaria nel caso si tratti di Imbarcazione dotata di battelli di servizio, non sia superiore a 17 nodi.
5.2 Nel caso in cui gli Assicuratori abbiano accordato la deroga alla precedente limitazione, si intenderanno applicabili le condizioni previste dalla successiva Clausola 19-Speedboat.

6 PROSECUZIONE DELLA COPERTURA
Qualora l'imbarcazione allo scadere del periodo assicurato con la presente polizza si trovi in navigazione in alto mare, oppure in pericolo od in porto o in località di rifugio, purché ne sia data immediata comunicazione agli Assicuratori, la presente assicurazione proseguirà a premio da convenirsi, fino a quando l'imbarcazione non venga ancorata od ormeggiata in condizioni di sicurezza nel più vicino porto di scalo.

7 CESSIONE DEI DIRITTI
Nessuna cessione dei diritti od interessi relativi a questa polizza o di qualsiasi somma che potrebbe essere o divenire pagabile a seguito di avvenimenti assicurati, sarà opponibile agli Assicuratori o da essi dovrà essere riconosciuta, salvo che la notifica di detta cessione con data certa di diritti od interessi, sottoscritta dall'Assicurato e dal cessionario in caso di successiva cessione, non venga annotata sulla polizza; la polizza stessa con la relativa appendice di cessione dovrà essere esibita agli Assicuratori prima del pagamento di qualsiasi danno o rimborso di premio come in seguito previsto.

8 CAMBIO DELL'ARMAMENTO
La presente Clausola 8 prevarrà su qualsiasi altra clausola - sia essa scritta, dattiloscritta oppure a stampa, contenuta in questa polizza - nei limiti di un'eventuale sua incompatibilità.
8.1 Qualora l'imbarcazione venga venduta o trasferita ad un nuovo armatore, oppure quando l'imbarcazione risulti di proprietà di una Società e si verifichi un cambio nel controllo societario della stessa, salvo accordo scritto degli Assicuratori per la continuazione della copertura, la presente assicurazione si intenderà risolta dalla data della vendita o del trasferimento di proprietà e gli Assicuratori procederanno alla restituzione del pro rata giornaliero del premio calcolato sulla parte relativa ai periodi di armamento e/o di disarmo rispettivamente non goduti.
8.2 Tuttavia, qualora l'imbarcazione abbia lasciato gli ormeggi o si trovi in mare al momento della vendita o del trasferimento, la risoluzione a richiesta dell'Assicurato, potrà essere sospesa sino all'arrivo al porto o località di destino.

9 RISCHI ASSICURATI
Salvo in ogni caso le esclusioni previste dalla presente polizza
9.1 questa assicurazione copre perdite o danni all'interesse assicurato causati da
9.1.1 accidenti della navigazione in mare, fiumi, laghi o comunque in acque navigabili
9.1.2 incendio
9.1.3 getto
9.1.4 pirateria
9.1.5 urto contro installazioni portuali o di bacino, mezzi di trasporto terrestre, aerei o similari o caduta di cose dagli stessi trasportate
9.1.6 terremoto eruzione vulcanica o azione del fulmine

9.2 e, fermo restando che le relative perdite o danni non siano dovuti a mancanza delle dovute diligenze da parte dell'Assicurato Armatori, o Amministratori, questa assicurazione copre
9.2.1 le perdite o i danni alle cose assicurate causati da
9.2.1.1 accidenti occorsi nel caricare, scaricare o maneggiare scorte, equipaggiamenti, attrezzature, motori o carburante
9.2.1.2 esplosioni
9.2.1.3 atti dolosi
9 2.1.4 furto totale dell'Imbarcazione o del suo battello (battelli) di servizio, oppure del motore (motori) fuoribordo, purché saldamente fissati all'Imbarcazione od al suo battello di servizio, con un appropriato sistema antifurto in aggiunta ai normali mezzi di aggancio; oppure furto dei motori, inclusi i fuoribordo, attrezzature e dotazioni purché riposti nell'Imbarcazione o in locali di deposito od officine di riparazione a terra e l'autore del furto si sia introdotto dall'esterno mediante effrazione
9.2.2 perdite o danni all'interesse assicurato, eccettuati i motori e i collegamenti (ma non astuccio assi portaeliche o eliche) parti elettriche batterie e relativi cablaggi causati da
9.2.2.1 difetti occulti dello scafo o delle macchine, rottura di assi o scoppio di caldaie (escluso il costo e le spese per il rimpiazzo o la riparazione della parte difettosa, dell'asse danneggiato o della caldaia scoppiata)
9.2.2.2 negligenza di qualsiasi persona, ma con esclusione delle spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi difetto, che possa risultare sia dalla negligenza sia dall'inadempienza del contratto nell'effettuare qualsiasi lavoro di riparazione o modifica per conto dell'Assicurato e/o dell'Armatore oppure in relazione alla manutenzione dell'Imbarcazione .
9.3 La presente polizza assicura le spese di ispezione della chiglia a seguito di arenamento, purché esse siano state ragionevolmente sostenute a questo scopo, ed anche qualora non venga riscontrato alcun danno.

10 ESCLUSIONE
Sono esclusi dall'assicurazione i reclami relativi a:
10.1 distacco del motore fuoribordo o sua caduta dall'Imbarcazione
10.2 battello di servizio che abbia una velocità massima di progetto superiore a 17 nodi, salvo che lo stesso non sia stato espressamente incluso in polizza, nel qual caso sarà soggetto alle condizioni previste dalla successiva Speedboat Clause 19 a meno che detto battello non si trovi a bordo dell'Imbarcazione principale oppure in giacenza a terra
10.3 battello di servizio non munito di segno permanente che contraddistingua la sua appartenenza all'imbarcazione principale
10.4 vele e cappe di protezione strappate dal vento od asportate mentre erano fissate a bordo, a meno che la loro perdita non sia la conseguenza diretta di rottura di alberi, boma o pennoni a cui le vele erano inferite oppure occorsi a seguito di naufragio dell'imbarcazione, collisione od urto contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua
10.5 vele, alberi, boma pennone o picco, manovre fisse e correnti, quando il sinistro avvenga in occasione di regate veliche, salvo che la perdita od il danno non sia conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incendio, collisione od urto dell'Imbarcazione contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua
10.6 effetti personali
10.7 materiali di consumo, attrezzature per la pesca e l'ormeggio
10.8 rivestimento metallico della carena o riparazioni dello stesso, salvo che la perdita od il danno siano stati causati all'imbarcazione da incaglio, naufragio, incendio, collisione od urto contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua
10.9 perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione o costruzione o qualsiasi costo nel quale l'Assicurato sia incorso allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione
10.10 motore e collegamenti (con eccezione di astuccio asse ed elica) apparato elettrico, batterie e cablaggi, nel caso in cui la perdita od il danno sia stato causato da cattivi tempi, salvo che la perdita od il danno non sia dovuto a sommersione dell'imbarcazione; tuttavia la presente Clausola 10.10 non esclude la perdita od il danno occorso a seguito di incaglio dell'imbarcazione oppure collisione od urto contro altra imbarcazione, molo o banchina.


12 FRANCHIGIA E SCOPERTO
12.1 Nessun reclamo relativo ad un rischio assicurato sarà pagabile a fronte della presente polizza salvo che l'ammontare complessivo di tutti quei danni derivanti da ogni singolo caso od avvenimento (inclusi i danni di cui alle Clausole 11, 14 e 15) sia superiore all'ammontare previsto al riguardo in polizza come franchigia, nel qual caso detto ammontare verrà dedotto dall'importo risarcibile. La presente Clausola 12.1 non si intenderà applicabile nei casi di danno relativi a perdita totale o perdita totale costruttiva (virtuale) dell'imbarcazione oppure al verificarsi di tale avvenimento, per qualsiasi reclamo associato previsto dalla Clausola 15, occorso a seguito del medesimo evento o avvenimento.
12.2 Prima dell'applicazione della precedente Clausola 12.1 e congiuntamente alla stessa, potrà essere applicato, a discrezione degli Assicuratori, uno scoperto nuovo per vecchio non superiore ad un terzo relativamente a perdite o danni a
12.2.1 cappe di protezione, vele e manovre correnti
12.2.2 motori fuoribordo siano essi assicurati o meno con valutazione separata in questa polizza

13 AVVISO DANNO E PREVENTIVI
13.1 Nel caso si verifichi un avvenimento che possa dar luogo ad un reclamo risarcibile a fronte della presente polizza, dovrà esserne dato immediato avviso agli Assicuratori; inoltre in caso di furto o di danno doloso dovrà essere sporta immediata denuncia all'Autorità di Polizia.
13.2 L'avviso di perdita o di danno agli Assicuratori oppure al più vicino Agente dei Lloyds' nel caso in cui l'imbarcazione si trovi all'estero, dovrà essere effettuato prima che venga predisposta qualsiasi ispezione, allo scopo di nominare un perito che li possa rappresentare qualora essi lo reputino necessario.
13.3 Gli Assicuratori avranno facoltà di stabilire il porto verso il quale l'Imbarcazione dovrà far rotta per entrare in bacino o per essere riparata (le effettive maggiori spese sostenute per il trasferimento derivanti dalla richiesta degli Assicuratori saranno in tal caso risarcite all'Assicurato) ed inoltre avranno possibilità di veto riguardo la località prescelta per la riparazione ed il nominativo del cantiere.
13.4 Gli Assicuratori avranno inoltre facoltà di indire appalti o pretendere che gli stessi vengano indetti dall'Assicurato, in relazione alla riparazione dell'imbarcazione.

14 SPESE DI SALVATAGGIO
Ferme restando tutte le altre condizioni previste al riguardo in questa polizza, le spese di salvataggio sostenute allo scopo di prevenire una perdita che sarebbe riconducibile ai rischi assicurati, si intenderanno risarcibili come perdita derivante da detti rischi.

15 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
15.1 In caso di perdita o di danno, l'Assicurato o chi per esso dipendente o mandatario, dovrà fare tutto quanto ragionevolmente possibile allo scopo di evitare o ridurre la perdita che risulterebbe risarcibile a fronte della presente polizza.
15.2 Ferme restando le condizioni in seguito previste e la precedente Clausola 12, gli Assicuratori contribuiranno al risarcimento di quelle spese propriamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato o da chi per esso, dipendente o mandatario, allo scopo di evitare o diminuire la perdita. L'avaria comune, le spese di salvataggio, i costi per la difesa o la chiamata in giudizio da parte di terzi in caso di collisione e le spese sostenute dall'Assicurato nel respingere la propria responsabilità assicurate con la Clausola 11.2 non potranno essere considerate come ricadenti nella presente Clausola 15.
15.3 L'Assicurato si impegna a fornire agli Assicuratori ogni ragionevole assistenza allo scopo di ottenere tutte quelle informazioni e prove che gli stessi reputino necessarie per effettuare un'azione legale, a loro spese ed a loro esclusivo beneficio ma a nome dell'Assicurato, allo scopo di intraprendere un'azione di rivalsa o di ottenere un risarcimento da qualsiasi terzo responsabile, relativamente a tutto quanto assicurato con la presente polizza.
15.4 L'intervento dell'Assicurato o degli Assicuratori allo scopo di preservare, proteggere o recuperare l'interesse assicurato non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia od accettazione di abbandono e comunque sarà senza pregiudizio per i rispettivi diritti.
15.5 L'importo indennizzabile agli effetti della presente Clausola 15 sarà calcolato come supplementare al danno risarcibile a qualsiasi altro titolo agli effetti della presente polizza, ma in nessun caso le spese sostenute agli effetti della Clausola 15.2 potranno o essere maggiori della somma assicurata con la presente polizza sull'imbarcazione.

16 DANNI NON RIPARATI
16.1 L'ammontare dell'indennizzo relativamente a reclami per danni non riparati sarà calcolato sulla base del deprezzamento ragionevolmente applicabile al valore di mercato dell'imbarcazione alla scadenza della presente polizza e riconducibile a tali danni non riparati; l'ammontare risultante non potrà comunque essere superiore al costo che si sarebbe ragionevolmente sostenuto per le riparazioni.
16.2 In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a risarcire un danno non riparato qualora successivamente si verifichi una perdita totale (sia o non sia essa assicurata con la presente polizza) occorsa durante il periodo di validità della presente polizza o qualsiasi proroga della stessa.
16.3 Gli Assicuratori non sono tenuti a pagare, relativamente a danni non riparati, un importo superiore al valore assicurato al momento della scadenza di questa polizza.

17 PERDITA TOTALE VIRTUALE (COSTRUTTIVA)
17.1 Nello stabilire se l'imbarcazione debba essere considerata in perdita totale virtuale, il valore assicurato sarà considerato come valore dell'imbarcazione riparata, non tenendo assolutamente conto del valore in stato di danno o di quello di demolizione dell'imbarcazione stessa o del suo relitto.
17.2 Nessun reclamo per perdita totale virtuale basato sul costo di recupero e/o riparazione dell'imbarcazione sarà risarcibile agli effetti della presente, salvo che tale costo non sia maggiore del valore assicurato. Nella determinazione di tale presupposto dovrà essere preso in considerazione esclusivamente il costo relativo ad un singolo avvenimento o serie di danni derivanti da un unico evento.

18 INTERESSI E SBORSI-OBBLIGHI
L'Assicurato si impegna a non assicurare alcun importo nella forma "policy proof of interest" oppure "full interest admitted", per proprio conto o di quello di Creditori mortgagisti od Armatori, su interessi, esborsi, provvigioni, profitti ed altri interessi, franchigie od aumenti di valore su corpo e macchine, comunque descritti, salvo che il valore assicurato sull'imbarcazione non sia superiore a Lp. 50.000; in tal caso la somma assicurabile a parte non potrà essere maggiore del 10% del valore complessivo assicurato sull'imbarcazione come indicato in polizza.
Fermo restando che una violazione di questo obbligo non potrà essere eccepita da parte degli Assicuratori qualora il reclamo sia presentato dal Creditore mortgagista che abbia accettato la presente assicurazione non conoscendo la violazione commessa.

19 CLAUSOLA PER IMBARCAZIONI VELOCI
NEL CASO VENGA APPLICATA QUESTA CLAUSOLA 19, LA STESSA PREVARRÀ IN CASO Dl DISCORDANZA SULLE CLAUSOLE PRECEDENTEMENTE RIPORTATE.
19.1 Condizione essenziale per l'operatività della presente garanzia è che durante la navigazione l'imbarcazione sia condotta dall'Assicurato indicato in polizza o da altre persone abilitate, oppure che esse si trovino a bordo e ne abbiano il controllo.

19.2 Dalla garanzia si intendono esclusi perdite o danni occorsi all'imbarcazione o la responsabilità civile verso terzi o qualsiasi prestazione di salvataggio
19.2.1 causati o derivanti all'imbarcazione da naufragio, incaglio, sommersione, immersione, rotture degli ormeggi, mentre la stessa si trovava ormeggiata od ancorata non sorvegliata al largo di una spiaggia o costa esposta
19.2.2 occorsi mentre l'imbarcazione stava partecipando a gare o prove di velocità oppure a qualsiasi collaudo in relazione alle stesse.
19.3 Dalle garanzie si intendono esclusi i reclami relativi a timoni, astucci, assi od eliche
19.3.1 attribuibili a quanto previsto dalle Clausole 9.2.2.1 e 9.2.2.2
19.3.2 per qualsiasi perdita o danno causato da cattivi tempi, acqua o collisione fatta eccezione per quella contro un'altra imbarcazione, molo o pontile; tuttavia la presente Clausola 19.3.2 non esclude i danni derivanti all'imbarcazione a seguito di sommersione dell'imbarcazione stessa a causa di cattivi tempi.
19.4 Nel caso in cui l'imbarcazione assicurata sia dotata di motori entrobordo, la validità della presente polizza relativamente a danni causati o derivanti da incendio od esplosione sarà operante solo ed in quanto l'imbarcazione sia dotata, nella sala macchine (o vano motore), nel vano serbatoi e nella cucina, di un impianto di estinzione degli incendi automatico o con controllo a distanza e tale impianto sia stato installato propriamente e mantenuto in condizioni di efficiente funzionamento.

20 ANNULLAMENTO E RIMBORSO DEL PREMIO
La presente assicurazione potrà essere annullata dagli Assicuratori in qualsiasi momento con un preavviso all'Assicurato di 30 giorni, oppure di comune accordo fra le parti; in tal caso si darà luogo al rimborso del pro-rata di premio netto calcolato sulla base dei premi applicabili rispettivamente al periodo di armamento e di disarmo.
LE CLAUSOLE CHE SEGUONO PREVARRANNO E ANNULLERANNO QUANTO PREVISTO NELLA PRESENTE ASSICURAZIONE CHE SIA IN CONTRASTO CON LE STESSE.

21 ESCLUSIONE RISCHI GUERRA
Dalla presente assicurazione si intendono in ogni caso esclusi perdite danni responsabilità o spese causati da:
21.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile o contro una potenza belligerante
21.2 cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione (fatta eccezione per baratteria e pirateria) e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto
21.3 mine, torpedini, bombe dispersi, od altri ordigni di guerra comunque non segnalati.

22 ESCLUSIONE RISCHI SCIOPERI E ATTI CON MOVENTE POLITICO
Dalla presente assicurazione si intendono in ogni caso esclusi perdite, danni, spese e responsabilità causati da
22.1 scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili
22.2 terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico.


23 ESCLUSIONE RISCHI NUCLEARI

Dalla presente assicurazione si intendono in ogni caso esclusi perdite danni, responsabilità o spese derivanti da
23.1 impiego di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione e/o fusione atomica o nucleare od altra reazione similare o materia o forza radioattiva
23.2 contaminazione radioattiva o radiazione ionica derivante da qualsiasi combustibile nucleare o residuo nucleare di combustione
23.3 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi che facciano parte di qualsiasi apparecchiatura esplosiva nucleare o componente nucleare dello stesso

INSTITUTE WAR AND STRIKES - CLAUSE YACHTS

1 RISCHI ASSICURATI
Salvo in ogni caso le esclusioni in seguito previste, la presente assicurazione copre le perdite o i danni all'imbarcazione assicurata causati da
1.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi precedenti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante
1.2 cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione, e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto
1.3 mine, torpedini o bombe dispersi od altri ordigni di guerra comunque non segnalati
1.4 scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili
1.5 terroristi o comunque da qualsiasi persona che agisca per movente politico
1.6 confisca od espropriazione
Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata con la precedente Clausola 1 (fatta eccezione per la Clausola 1.4) non potrà in alcun caso essere applicabile prima che l'imbarcazione sia stata varata o mentre la stessa si trovi alata a terra.

2 INCORPORAZIONE
Le Institute Yacht Clauses 1.11.85 fatta eccezione per le Clausole 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 e 23 devono intendersi come qui di seguito trascritte per quanto esse non risultino in contrasto con quanto previsto dalle presenti Clausole e fermo restando che qualsiasi indennizzo relativo a qualsiasi somma o somme per le quali l'Assicurato possa essere legalmente chiamato a pagare, per qualsiasi avvenimento o serie di avvenimenti derivante da una stessa causa, sarà limitato alla somma indicata allo scopo in questa assicurazione oppure, qualora essa non fosse stata prevista, alla somma assicurata sull'imbarcazione.

3 DETENZIONE
Nel caso in cui l'imbarcazione sia oggetto di cattura sequestro, arresto, fermo, restrizione, detenzione, confisca o espropriazione e l'Assicurato subisca di conseguenza la perdita d'uso e di disponibilità dell'Imbarcazione per un periodo continuativo superiore a 12 mesi, allo scopo di accertare se l'Imbarcazione stessa debba essere considerata in perdita totale costruttiva (virtuale), l'Assicurato sarà considerato come se sia stato privato del possesso dell'Imbarcazione senza alcuna ragionevole possibilità di rientrarne in possesso.

4 ESCLUSIONI
Dalla garanzia si intendono esclusi
4.1 perdite, danni, responsabilità o spese derivanti da
4.1.1 esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare od altra reazione similare o materia o forza radioattiva, in seguito denominato ordigno nucleare di guerra
4.1.2 scoppio di guerra (sia o non sia dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi:
Inghilterra, Stati Uniti d'America, Francia, U.R.S.S., Repubblica Popolare Cinese
4.1.3 requisizione o acquisizione forzosa da parte di potenze straniere
4.1.4 cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca od espropriazione direttamente od indirettamente effettuato oppure ordinato dal governo o da qualsiasi autorità pubblica o locale del Paese nel quale l'Imbarcazione risulti registrata o posseduta
4.1.5 arresto, fermo, detenzione, confisca o espropriazione effettuati per imposizione di quarantena od a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali
4.1.6 gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento di qualsiasi multa od ammenda od obbligo fiscale
4.1.7 pirateria (tuttavia questa esclusione non sarà applicabile alla copertura prestata con la Clausola 1.4)
4.2 perdite, danni, responsabilità o spese assicurate secondo quanto previsto dalle Institute Yacht Clauses 1.11.85 o che sarebbero stati risarcibili per effetto delle stesse ma non per la Clausola 12 delle predette
4.3 qualsiasi reclamo per somme risarcibili agli effetti di qualsiasi altra copertura assicurativa sull'imbarcazione o che sarebbero state risarcibili qualora la presente assicurazione non fosse stata in essere
4.4 qualsiasi reclamo per spese sostenute a seguito di ritardo fatta eccezione per quelle spese che risulterebbero indennizzabili agli effetti della legge e degli usi inglesi e nella pratica secondo le York Antwerp Rules 1974.

5 ANNULLAMENTO
5.1 La presente assicurazione potrà essere annullata in qualsiasi momento sia dagli Assicuratori che dall'Assicurato con un preavviso di 7 giorni (tale annullamento diverrà operante alla scadenza del settimo giorno dalla mezzanotte del giorno in cui la relativa notifica fu inviata dagli o agli Assicuratori). Gli Assicuratori tuttavia concordano la possibilità di ripristinare la presente garanzia assicurativa prima dello scadere di detto periodo previo accordo fra le parti a tassi di premio e/o condizioni e/o limitazioni da convenirsi.
5.2 La presente assicurazione si intenderà comunque AUTOMATICAMENTE ANNULLATA anche senza preavviso scritto
5.2.1 a seguito dell'esplosione ostile di qualsiasi ordigno nucleare di guerra come definito nella precedente Clausola 4.1.1. in qualsiasi luogo o momento tale esplosione avvenga sia o non sia l'imbarcazione coinvolta
5.2.2 a seguito di scoppio di guerra (sia o non sia essa dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi:
Inghilterra, Stati Uniti d'America, Francia, URSS, Repubblica Popolare Cinese
5.2.3 nel caso in cui l'imbarcazione venga requisita sia per diritto di proprietà che per uso.

5.3 In caso di annullazione della presente assicurazione per effetto sia di disdetta che per l'operatività della presente Clausola 5, oppure a seguito di vendita dell'imbarcazione, gli Assicuratori provvederanno a rimborsare all'Assicurato il relativo pro-rata di premio netto.

La presente assicurazione non entrerà in vigore qualora, successivamente al consenso degli Assicuratori ma prima della data prevista di effetto, si verifichi uno dei casi per i quali si applichi l'annullazione automatica della garanzia secondo quanto previsto dalla precedente clausola 5.

Condizioni Particolari

Le presenti Condizioni Particolari prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali del presente Contratto di Assicurazione.

Art. 1) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La Garanzia assicurativa di cui al presente Contratto di Assicurazione viene prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione integrate e/o derogate dalle allegate:
- Institute Yacht Clauses ed. 1.11.85
- Machinery Damage Extension Clauses ed. 1.11.85
- Institute War and Strikes Clauses Yacht ed. 1.11.85

Si conviene inoltre quanto segue:
- i punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell'art. 1 delle Condizioni Generali si intendono cancellati;
- la clausola 11 delle Institute Yacht Caluses si intende cancellata;
- salvo quanto previsto dalla clausola 12.2 delle Institute Yacht Clauses i danni verranno risarciti a nuovo e quindi senza applicazione di degrado;
- La garanzia furto opera per le eventuali attrezzature e dotazioni in coperta purché ad installazione fissa e/o dotate di idoneo sistema antifurto.

Art. 2) RIMOZIONE E DISTRUZIONE DEL RELITTO

Nei limiti della somma assicurata, la garanzia è allargata ai costi ragionevoli per la rimozione dell'imbarcazione in seguito a ordine da parte dell'Autorità competente nonché ai costi ragionevoli per la distruzione del relitto.



LE SEGUENTI CLAUSOLE SPECIALI:
SI RITERRANNO VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE E CONCORDATE CON I SOTTOSCRITTORI



Art. A) RINUNCIA DI RIVALSA

Gli Assicuratori in caso di sinistro, su esplicita richiesta dell'Assicurato, accettano di rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti del Cantiere e/o rimessaggio e/o ormeggio presso il quale si trova l'imbarcazione per danni imputabili agli stessi salvo in caso di dolo.

Art. B) TRASFERIMENTI TERRESTRI

La garanzia è allargata ai danni e/o alle perdite verificatesi quando l'imbarcazione viene trasportata a mezzo autocarro dal Porto sino al Cantiere (e viceversa) per effettuare operazioni di rimessaggio e/o riparazioni, incluse le operazioni di carico e scarico dall'autocarro. Sono esclusi danni che determinano graffiature e/o ammaccature.

Art. C) CANCELLAZIONE ARTICOLI SPEEDBOAT CLAUSE

Qualora l'imbarcazione assicurata e/o il battello di servizio abbiano una velocità superiore a 17 nodi si intende operante la clausola 19 (Speedboat Clause) delle Institute Yacht Clauses i cui punti 19.2, 19.2.1, 19.3, 19.3.1, 19.3.2 e 19.4 si intendono cancellati.
Si conviene quanto segue:
- i danni da incendio, esplosione e scoppio relativi a imbarcazioni con motore entrobordo verranno risarciti a condizione che siano efficacemente installati e funzionanti gli eventuali impianti antincendio previsti da Leggi e/o Regolamenti nazionali.
- L'imbarcazione può essere ormeggiata o ancorata, senza persone a bordo, a largo di una spiaggia o costa esposta a condizioni che tale giacenza sia diurna e temporanea e che l'imbarcazione sia sorvegliata dall'assicurato e/o da un suo rappresentante che rimanga nelle vicinanze.

Art D) INSTITUTE YACHT CLAUSES RACING RISK EXTENSION CLAUSE

1. Con il pagamento del relativo soprapremio, come previsto in polizza, a deroga delle esclusioni previste dalle Clausole 10.4 e 10.5 delle Institute Yacht Clauses 1.11.1985, fra le parti si conviene:
1.1 Il costo di rimpiazzo o riparazione di vele, alberi, boma, pennone, picco, manovre fisse e correnti andate perse o danneggiate a seguito di un evento garantito mentre l'imbarcazione assicurata con la presente stava partecipando ad una regata, si intenderà risarcibile per effetto di questa estensione nella sola misura di 2/3 di tale costo (senza applicazione della Clausola 12 - Franchigia e Scoperto delle Institute Yacht Clauses 1.11.1985), salvo che la perdita o il danno siano conseguenza diretta di naufragio affondamento incendio collisione od urto dell'imbarcazione contro qualsiasi corpo esterno (ghiaccio incluso) che non sia acqua; in tal caso il costo di sostituzione o riparazione si intenderà integralmente risarcibile con la sola deduzione di nuovo per vecchio e l'applicazione della franchigia o scoperto secondo quanto previsto dalla Clausola 12 delle Institute Yacht Clauses.
Sotto pena di decadenza da ogni beneficio della presente garanzia nessuna copertura assicurativa aggiuntiva potrà essere stipulata per garantire uno qualsiasi dei costi di sostituzione o riparazione non indennizzabili secondo i termini della precedente Clausola 1.1.
1.2 Il limite di risarcimento a carico degli Assicuratori agli effetti della precedente Clausola 1.1 per danni derivanti da un singolo avvenimento occorso mentre l'Imbarcazione stava regatando, sarà calcolato tenuto presente che il costo totale di rimpiazzo di tutte le vele imbarcate, fossero o non fossero esse issate, alberi, boma, pennone, picco, manovre fisse e correnti, non potrà essere superiore alla somma assicurata al riguardo in polizza.

Art E) INSTITUTE YACHT CLAUSES MACHINERY DAMAGE EXTENSION CLAUSE

A deroga di quanto previsto dalle Clausole 9.2.2.1, 9.2.2.2 e 10.10 delle Institute Yacht Clauses 1.11.85, ma ferme restando tutte le altre condizioni della presente assicurazione, la garanzia si intende estesa ad includere perdite o danni al motore e collegamenti parti elettriche e batterie e relativi cablaggi, causati da:
(1) difetti occulti dello scafo o delle macchine, rottura d'assi o scoppio di caldaie (escluso il costo e le spese necessarie per il rimpiazzo e la riparazione della parte difettosa, dell'asse danneggiato o della caldaia scoppiata)
(2) negligenza di qualsiasi persona, ma con esclusione delle spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi difetto che possa risultare sia dalla negligenza sia dall'inadempienza del contratto nell'effettuare qualsiasi lavoro di riparazione o modifica effettuati per conto dell'Assicurato e/o dell'Armatore oppure in relazione alla manutenzione dell'Imbarcazione
(3) cattivi tempi.

Art F) INSTITUTE YACHT CLAUSES PERSONAL EFFECTS CLAUSES

(Da applicarsi esclusivamente e congiuntamente alle Institute Yacht Clauses 1.11.1985 nell'assicurazione delle Imbarcazioni dotate di cabine munite di serrature).
L'estensione della garanzia qui di seguito prevista si intenderà applicabile solo ed in quanto venga specificatamente indicata in polizza la somma assicurata relativa agli Effetti Personali da garantire.

1. Ferme restando tutte le altre condizioni di polizza, la presente assicurazione si intende estesa a garantire (senza applicazione di franchigie o scoperti come previsti dalla Clausola 12.1 delle Institute Yacht Clauses 1.11.85) tutti i rischi di perdita o danno a Effetti Personali, che risultano essere di proprietà personale dell'Assicurato e/o della propria famiglia e ad indumenti dell'equipaggio forniti dall'Armatore, mentre si trovino a bordo oppure in uso in relazione all'impiego dell'imbarcazione assicurata, incluso il loro trasporto dalla località di residenza dell'Assicurato all'Imbarcazione e sino al loro ritorno in detta località, ma esclusi i danni derivanti da
1.1 logoramento, usura, bagnamento, ammuffimento, ruggine, verminazione, tarme o guasto di natura meccanica.
1.2 rottura di oggetti di natura fragile, salvo che tale danno sia conseguenza diretta di naufragio, affondamento, incaglio, incendio, collisione oppure a seguito sollecitazioni dovute alle condizioni meteorologiche, od a ladri o scassinatori
1.3 perdite di denaro, valute, banconote o travellers cheques
1.4 perdita di sci d'acqua o di attrezzature subacquee, salvo che la stessa sia conseguenza di incendio o di furto a seguito di scasso oppure di perdita totale dell'imbarcazione.
1.5 rischi esclusi dalle Clausole 21, 22 e 23 delle Institute Yacht Clauses 1.11.1985.

2. PROPORZIONALE
La presente assicurazione deve intendersi soggetta alla regola proporzionale e pertanto nel caso in cui i beni assicurati con la presente estensione risultino al momento di un qualsiasi avvenimento di valore maggiore rispetto al valore assicurato previsto in polizza, l'Assicurato avrà il diritto a reclamare solo la parte proporzionale di danno calcolato sulla base del valore assicurato rispetto a quello effettivo,

3. DOPPIA ASSICURAZIONE
La presente assicurazione non s'intenderà operante in relazione ad eventuali perdite o danni che al momento dell'avvenimento, se non fosse per l'esistenza della presente assicurazione, sarebbero stati garantiti da altre coperture assicurative, fatta eccezione per qualsiasi franchigia prevista da tali altre coperture assicurative qualora la presente copertura non fosse stata operante.

4. LIMITI Dl RISARCIMENTO
L'ammontare del risarcimento a fronte della presente estensione di copertura degli Effetti Personali sarà limitato alla somma assicurata al riguardo, come prevista in polizza, (ogni singolo oggetto il cui valore sia uguale o superiore a € 390.00 dovrà essere specificatamente dichiarato).

Copertura Infortuni


1.1 Scopo della copertura

Soggetto agli altri termini di questa polizza, gli assicuratori pagano l'assicurato or i loro esecutori o amministratori la somma stabilita nella scheda delle indennità se in qualsiasi momento durante il periodo di copertura l'assicurato sostiene un infortunio accidentale mentre a bordo dell'imbarcazione qui nominata, incluso anche l'infortunio accidentale durante la fase d'imbarco o sbarco dallo yacht stesso e dal tender, purché quest'ultimo abbia una motorizzazione non superiore a 5 H.P., che solamente ed indipendentemente da ogni altra causa risulti nella morte o invalidita' dell'assicurato come specificato nella scheda delle indennità, entro dodici mesi dalla data dell'incidente.

Scheda di compensazione:

Morte, Perdita di uno o piu arti, la vista di uno o entrambi gli occhi,o invalidita' totale permanente Come specificato nel Certificato



Morte, Perdita di uno o piu arti, la vista di uno o entrambi gli occhi,o invalidita' totale permanente Come specificato nel Certificato

Nel caso che l'incidente coinvolga piu di 6 persone che viaggiano sull'imbarcazione nominata nel certificato le somme assicurate saranno ridotte proporzionalmente fino al totale della somma assicurata evidenziata nel certificato. Per i ragazzi sotto l'età di 16 anni, il risarcimento pagabile per la morte sara limitato ad 3,500.00 €

1.2 Definizioni

1.2.1. "Persone assicurate" significa il proprietario dell'imbarcazione nominata nel certificato e chiunque persona a bordo dell'imbarcazione qui nominata che abbia il permesso del proprietario, incluso l'imbarco e lo sbarco.

1.2.2. " Perdita di un arto" significa perdita con il distacco fisico di una mano al polso o sopra il polso o di un piede alla caviglia o sopra la caviglia ed include la perdita totale ed irrecuperabile dell'uso della mano, braccio o gamba.

1.2.3. "Permanente" significa che dura per dodici mesi consecutivi e alla fine di tale periodo senza speranza di un miglioramento.

1.2.4. "Invalidita totale" significa invalidita che impedisce all'assicurato la sua usuale attività.


1.3 Condizioni

1.3.1. Noi non pagheremo reclami per piu di una voce nella scheda delle indennità riguardanti qualsiasi infortunio. Nel caso in cui un infortunio risulti nella morte accorsa per qualsiasi causa entro dodici mesi dalla data dell'infortunio e prima del rimborso dell'indennizzo per invalidita, noi pagheremo solo l'indennizzo pagabile in caso di morte.

1.3.2. Se il sinistro derivante da un'unica causa coinvolge oltre 6 persone, la somma assicurata per assicurato verrà ridotta proporzionalmente fino al totale della somma assicurata indicata nel certificato.

1.3.3. In caso d'incidente che possa scaturire un indennizzo dalla polizza, bisogna notificare per iscritto al Broker le circostanze dello stesso. Se vi è una invalidita o potenziale invalidita l'assicurato deve sottoporsi a qualificate cure mediche.

1.3.4. In caso di sinistro, l'assicurato permetterà i medici degli assicuratori a farsi esaminare ogni qualvolta sia necessario.

1.3.5. Nell'interpretazione di questo testo i riferimenti al maschile devono intendersi anche riferiti al femminile.

1.4 Esclusioni

Gli assicuratori non sono responsabili per la morte o invalidita:

1.4.1. Se l'assicurato ha compiuto il 70imo anno all'effetto della polizza.

1.4.2. direttamente o indirettamente causati da malattie o cause naturali o trattamenti chirurgici (tranne che sostenuti da incidenti coperti da questa polizza) o suicidio o attentato suicidio o proprio ferimento intenzionale o esposizione intenzionale a pericoli eccezionali (eccetto se in fase di salvataggio di vita umana) o da atti criminali dell'assicurato.

1.4.3. Conseguente da guerra, invasione o guerra civile.

1.4.4. quando l'imbarcazione e' usata al di fuori dal diporto.

1.4.5. di qualunque persona impiegata dall'assicurato.

( La presente e' una traduzione del testo Inglese. In caso di contestazione o discordanze il testo Inglese prevarrà sulla traduzione Italiana)

RC Professionale Convenzione A.I.C.A.
RC Professionale
Broker Consulenti

Area Riservata
Informazioni Prodotti I Clienti L'Azienda Lloyd's