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L'ISVAP detta le regole per la vendita
di polizze via Internet
L'authority del settore assicurativo
ha emanato una circolare per disciplinare il ricorso alla
rete telematica, utilizzata sempre più spesso dalle
compagnie Danni (soprattutto nella RC auto), e che comincia
ad affermarsi anche nel mercato delle polizze vita.
Per prevenire il pericolo di un abusivo esercizio dell'attività
assicurativa da parte di soggetti non autorizzati l'ISVAP
ha soprattutto elevato gli obblighi di trasparenza. Alle
imprese che collocano direttamente le polizze viene chiesto
di esibire nel proprio sito web l'autorizzazione all'esercizio
ricevuta dall'authority di controllo italiana o dell'eventuale
organismo di un altro paese europeo, qualora l'impresa operi
in Italia usufruendo della libertà di stabilimento
o della libera prestazione di servizi. E' bandita invece
la possibilità di vendere polizze, anche telematiche,
da parte di intermediari extraeuropei a meno che non dispongano
di una rappresentanza autorizzata nel nostro paese. Nel sito
Internet dell'autorità di vigilanza (www.isvap.it)
gli assicurati potranno verificare la veridicità delle
attestazioni.
Una volta identificata, la compagnia on-line deve essere
in grado di trasmettere e consentire l'acquisizione duratura
(su Floppy disk, cd-rom o disco rigido) della nota informativa
riguardante i contratti. L'obbligo di trasmissione si considera
assolto se il sistema è tale da "impedire la
prosecuzione delle trattative pre-contrattuali se il contraente
non abbia proceduto a immagazzinare su supporto duraturo
la nota informativa".
La nota dovrà, tra l'altro, indicare le modalità
per il pagamento dei premi, la denuncia dei sinistri, le
richieste di riscatto. Nel caso della RC auto occorre far
in modo che il cliente sia informato del suo attestato di
rischio "almeno tre giorni prima della scadenza contrattuale"
oltre che dai recapiti dei centri di liquidazione dei sinistri.
In caso di impresa non italiana, la stessa nota informativa
dovrà contenere l'indicazione di quale legge (italiana
o straniera) sia applicabile sul contratto. Si ravvisa comunque
"l'esigenza che le imprese ravvisino quale foro competente
quello del luogo di residenza del consumatore".
In attesa della firma elettronica l'ISVAP ha confermato la
necessità di trasmettere per iscritto:
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la polizza di assicurazione
le dichiarazioni obbligatorie rese dal
contraente (ad esempio quelle sanitarie nel caso di polizze
Vita)
l'avvenuta acquisizione della nota informativa.
Note specifiche sono poi state impartite quando il sito
web è aperto da un agente o da un broker. All'agente
viene soprattutto imposta la preventiva comunicazione
alla compagnia mandataria sulla tecnica della vendita
a distanza che si intende utilizzare o sulle modalità
operative adottate. Queste devono essere adeguate alle
necessità e le stesse compagnie sono invitate a
compiere verifiche. Quanto ai broker, l'ISVAP ricorda
che non possono "assumere impegni di sorta nei confronti
delle imprese di assicurazioni" e non sono legittimati
a concludere i contratti. Qualora il broker rilasci al
cliente lettera di formale conferma di copertura queste
ultime "per produrre effettti tra la compagnia e
il cliente, devono indicare gli estremi dell'avvenuta
accettazione del rischio da parte dell'impresa di assicurazione".
Tratto da: "Il
sole24ore"
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Le otto regole d'oro da conoscere prima di sottoscrivere
una polizza via Internet
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Se si intende stipulare una polizza
di assicurazione tramite Internet occorre:
Tenere presente che esiste la possibilità di
entrare in contatto con operatori non regolarmente
abilitati. Pertanto in caso di dubbio circa l'effettiva
identità dell'impresa è possibile:
- telefonare all'ISVAP (06/42133.1: Servizio Assicurazione
Persone per informazioni sulle imprese vita; Servizio
Assicurazione Danni per informazioni sulle imprese
che esercitano i rami danni);
- consultare l'elenco delle imprese con sede legale
in un altro Stato membro dell'Unione Europea ammesse
ad operare in Italia, pubblicato trimestralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- consultare presso questo stesso sito gli elenchi
delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare
in Italia. Tali elenchi hanno finalità meramente
informativa e non assolvono alla funzione di pubblicità
legale, che resta propria della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Evitare di stipulare polizze di assicurazione
con imprese estere non ammesse all'esercizio dell'attività
in Italia: si può rischiare
di acquistare coperture non conformi alle disposizioni
di leggi italiane, soprattutto a quelle che regolano
la responsabilità civile auto, e di infrangere,
senza volerlo, norme fiscali o assicurative.
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Prima di stipulare il contratto leggere
attentamente la nota informativa disponibile sul sito,
che fornisce indicazioni sull'impresa e sul prodotto.
La nota informativa deve essere trasmessa dall'impresa,
prima della conclusione del contratto, su carta o in
formato elettronico immagazzinabile su supporto duraturo
(floppy-disk, CD, disco rigido del computer.....).
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Controllare nella nota informativa
quale è la legge applicabile al contratto, vale
a dire la legge che ogni giudice, indipendentemente
dal fatto di essere italiano e straniero, applicherà
in caso di controversia. Se la legge non è quella
italiana e non si conosce bene la legge straniera che
l'impresa propone di scegliere, si possono incontrare
maggiori difficoltà ad affrontare un eventuale
contenzioso. L'ISVAP è competente ad esaminare
i reclami degli assicurati solo se la legge applicabile
al contratto è quella italiana.
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Tenere presente che esiste la possibilità,
da verificare nella nota informativa, che in caso di
controversia con una compagnia estera la competenza
sia attribuita ad un giudice straniero, con la conseguenza
di dover sostenere i maggiori disagi connessi allo
svolgimento del giudizio all'estero.
- Prima di stipulare il contratto leggere le condizioni
di polizza disponibili sul sito. Controllare attentamente
quale è il momento di decorrenza della copertura
assicurativa. Il contratto deve essere comunque consegnato
su carta.
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Tenere presente che per le assicurazioni
RC auto, oltre al contratto, devono essere rilasciati
dall'impresa, in originale, il contrassegno e il certificato
assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del premio.
In attesa di ricevere tali documenti, per evitare contravvenzioni,
occorre applicare sul veicolo la ricevuta di pagamento
del premio che l'assicuratore è obbligato a
rilasciare tempestivamente.
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Se si contatta il sito di un agente
o di un broker assicurativo verificare sul sito gli
estremi della sua iscrizione all'albo agenti o all'albo
broker. In caso di dubbio telefonare all'ISVAP (06/42133.1)
Sezione Agenti o Sezione Mediatori di assicurazione).
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