Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge per eventi occorsi durante lo svolgimento della propria attività istituzionale, compresa l’attività libero professionale intramoenia, che abbiano causato a terzi morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili,
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addebitati a loro colpa grave giudizialmente accertata con provvedimento definitivo o esecutivo dell'Autorità Giudiziaria competente in conseguenza:
a. dell'azione di rivalsa esperita dall'Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di
Assicurazione della Polizza Aziendale stipulata dall’Ente di appartenenza;
b. dell'azione di rivalsa esperita direttamente dall’Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati. |
| 1.2 |
in conseguenza dell’azione giudiziaria promossa da terzi direttamente nei confronti degli assicurati. |