L'AziendaI ClientiProdottiInformazioniLloyd's


Responsabilità Civile Professionale Area Sanitaria Non Medica

  Rct/o - Conduzione dello studio.
  Perdite Patrimoniali conseguenti a: errato trattamento, raccolta, registrazione, elaborazione,
     conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali di terzi.
  Copertura Assicurativa per le specializzazioni qui elencate.     
  Nessuna franchigia o scoperto.
  Retroattività anni 2 - Estensione fino a anni 5.
  Massimali Assicurati fino a € 1.000.000,00.


    * campi obbligatori
Cognome e Nome
È obbligatorio specificare un valore.
*
Comune di Residenza
È obbligatorio specificare un valore.
*
Data di nascita
È obbligatorio specificare un valore.

Formato non valido.
(gg/mm/aaaa) *
Codice Fiscale
E-Mail
È obbligatorio specificare un valore.

Formato non valido.
*
Telefono
È obbligatorio specificare un valore.
*
Specializzazione Selezionare una voce.*
Massimale Assicurato
Circostanze conosciute che possano portare ad un sinistro
Data Circostanza
È obbligatorio specificare un valore.

Formato non valido.
gg/mm/aaaa
Sinistri in essere
Data sinistro
Formato non valido.

È obbligatorio specificare un valore.
gg/mm/aaaa
Compagnia Attuale
Scadenza Polizza
Formato non valido.

È obbligatorio specificare un valore.
gg/mm/aaaa
Note
Per poterti inviare il preventivo richiesto è necessario che tu dia il consenso al trattamento dei tuoi dati (vedi art.13 D.LGS. 196/2003),
leggi INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Il consenso è obbligatorio.    Accetto

   Informazioni aggiuntive

5.1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel modulo di Proposta e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio.

Gli Assicuratori rispondono :
a) dei Danni e delle Perdite Patrimoniali, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta;
b) dei Danni, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o dell’ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale esercitata in proprio e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a cose che provochino l’interruzione o sospensione totale o parziale o il mancato o ritardato avvio di loro attività produttive o loro attività di servizi;
c) le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

5.2. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera nella conduzione dello studio o ambulatorio dell’Assicurato.

Gli Assicuratori rispondono delle somme che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare :
a) agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) che agiscano contro l’Assicurato a titolo di regresso;
b) dei Danni, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o dell’ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale esercitata in proprio e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a cose che provochino l’interruzione o sospensione totale o parziale o il mancato o ritardato avvio di loro attività produttive o loro attività di servizi;
c) all’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno, nei casi di invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle che figurano negli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124.

L’assicurazione prevista in questo paragrafo è efficace a condizione che, al momento del fatto dannoso, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

 

 


L'azienda I Clienti Prodotti Informazioni Lloyd's Torna all'inizio pagina
 Tecnico audiologo
 Terapista audiometrico
 Biologo
 Bionaturopata
 Chiropratico
 Cosmetologo
 Igienista Dentale
 Odontotecnico
 Dietista
 Psicologo del Lavoro
 Tossicologo Ambientale
 Assistente Sociale
 Terapista Occupazionale
 Tecnico Audiometrista
 Erborista
 Tecnico Camera Iperbarica
 Chinesiterapeuta
 Tecnico di Laboratorio
 Massaggiatore
 Naturopata
 Terapeuta Neurologico e Psicomotorio
 Tecnico Neurofisiopatologo
 Tecnico Ortopedico
 Ortottista
 Osteopata
 Pedagogo
 Perfusionista
 Fisioterapista
 Podologo
 Pranoterapeuta
 Infermiere Professionale
 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 
 Tecnico Radiologo
 Riflessologo
 Terapeuta
 Logopedista
 Tecnico di alimentazione dietetica
 Tecnico per l'Ambiente del lavoro