5.1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel modulo di Proposta e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio.
Gli Assicuratori rispondono :
| a) |
dei Danni e delle Perdite Patrimoniali, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta; |
| b) |
dei Danni, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o dell’ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale esercitata in proprio e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a cose che provochino l’interruzione o sospensione totale o parziale o il mancato o ritardato avvio di loro attività produttive o loro attività di servizi; |
| c) |
le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. |
5.2. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera nella conduzione dello studio o ambulatorio dell’Assicurato.
Gli Assicuratori rispondono delle somme che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare :
| a) |
agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) che agiscano contro l’Assicurato a titolo di regresso; |
| b) |
dei Danni, definiti all’articolo 3, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o dell’ambulatorio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale esercitata in proprio e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi da danneggiamenti a cose che provochino l’interruzione o sospensione totale o parziale o il mancato o ritardato avvio di loro attività produttive o loro attività di servizi; |
| c) |
all’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno, nei casi di invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle che figurano negli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124. |
L’assicurazione prevista in questo paragrafo è efficace a condizione che, al momento del fatto dannoso, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Sono in ogni caso escluse le malattie professionali.