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Medici Liberi Professionisti

  Rct/o - Conduzione dello studio a I° e II° Rischio.
  Copertura Assicurativa per Tutte le specializzazioni mediche.
  Nessuna franchigia o scoperto.
  Retroattività anni 2 - Estensione fino a anni 5.
  Massimali Assicurati fino a € 5.000.000,00.


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Note
Per poterti inviare il preventivo richiesto è necessario che tu dia il consenso al trattamento dei tuoi dati (vedi art.13 D.LGS. 196/2003),
leggi INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Il consenso è obbligatorio.    Accetto

   Informazioni aggiuntive

5.1. Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel modulo di Proposta e nella conduzione del relativo studio. Gli Assicuratori rispondono :

a) dei danni e delle perdite patrimoniali, definiti in polizza, cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta;
b) dei danni, definiti in polizza, cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio, ossia dei locali adibiti all’attività professionale predetta e delle relative attrezzature e altri beni mobili ivi esistenti; sono compresi in tali danni quelli derivanti ai terzi dalla interruzione o sospensione totale o parziale o dal mancato o ritardato avvio di loro attività produttive o loro attività di servizi;
c) le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1884 N° 222.

5.2. Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti. Gli Assicuratori rispondono delle somme che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare a) agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) che agiscano contro l’Assicurato a titolo di regresso; b) all’infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno, nei casi di invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle che figurano negli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 N° 1124. L’assicurazione prevista in questo paragrafo è efficace a condizione che, al momento del fatto dannoso, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge. Sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

 

 


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